“Niente scheda per la registrazione degli incassi e trasmissione telematica degli incassi per distributori di palline, gadget e dolciumi” dichiara in una nota Maurizio Crisanti. “Con una consulenza giuridica – prosegue
“Niente scheda per la registrazione degli incassi e trasmissione telematica degli incassi per distributori di palline, gadget e dolciumi” dichiara in una nota Maurizio Crisanti.
“Con una consulenza giuridica – prosegue -, l’Agenzia ha confermato che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4 del Dl 193/2016, che prevede la memorizzazione elettronica e successivo invio telematico dei corrispettivi, relativamente alle “cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”. Si rendeva quindi necessaria una chiarificazione circa l’ambito di applicazione di tale obbligo.
Con Risoluzione 116 del 21 dicembre 2016, è stato chiarito, tra l’altro che “a. sono escluse dall’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 127 del 2015 tutte quelle ipotesi in cui:
1) non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate);”.
Liberati dall’obbligo anche i distributori di gettoni.
Una buona notizia per molti contesti, tra i quali i parchi giochi, il luna park e tanti contesti ludici, quali stabilimenti balneari, bar e pubblici esercizi o attività turistiche. I distributori automatici di palline, gadget – in comodato d’uso o di proprietà – possono continuare ad essere gestiti senza problemi.
A proposito, come si gestiscono questi distributori automatici? Ci viene in aiuto la risposta ad un quesito, resa dalla regione Toscana “Come giustamente rilevato dalla Circolare Ministeriale 3130 del 18/4/2005, la distribuzione di oggetti (es. palline di plastica contenenti oggetti di varia natura), in maniera casuale, mediante apparecchio meccanico funzionante con inserimento di moneta corrente, non deve considerarsi quale attività di vendita al dettaglio, in quanto l’oggetto restituito ha carattere di casualità, per cui non rientra nella fattispecie delle forme speciali di vendita disciplinate dalla L.R. 28/2005 (ex art. 17 del D.Lgs. 114/98, disapplicata in Toscana).
La circolare ministeriale citata inoltre chiarisce che: “detti distributori sono strutturati in modo che l’acquisizione dell’oggetto auspicato è assolutamente casuale e non correlata alla capacità dell’utente che utilizza il distributore, senza peraltro che si possa parlare dell’esistenza di “alcuna prova di abilità”, ragione per cui appare eccessivo il riferimento al TULPS in quanto all’art. 110, comma 7 si parla solo di apparecchi da gioco dove è preponderante l’aspetto relativo all’abilità del giocatore. A nostro avviso l’apparecchio potrà dunque essere posizionato senza ricorrere ad alcuna comunicazione od autorizzazione. Nel caso in cui venga installato su suolo pubblico dovrà essere richiesta la concessione del suolo, temporanea o permanente con il rispettivo pagamento della Tosap (Tassa Occupazione Suolo Pubblico)”
PressGiochi