24 Novembre 2024 - 02:30

Distanziometro. Per il Tar Puglia le associazioni private non possono rientrare tra i luoghi sensibili: a rischio paralisi del mercato

Il Tar Puglia sospende un provvedimento di chiusura di una sala scommesse del Comune di Lecce per mancato rispetto del distanziometro.   In sostanza il Tar interpreta la legge regionale

20 Marzo 2019

Il Tar Puglia sospende un provvedimento di chiusura di una sala scommesse del Comune di Lecce per mancato rispetto del distanziometro.

 

In sostanza il Tar interpreta la legge regionale ritenendo che i luoghi sensibili indicati con tassatività devono intendersi luoghi tendenzialmente aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi lato sensu pubblici o comunque attività di primario rilievo pubblicistico. Si escludono quindi dai luoghi sensibili le associazioni private pur svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanili (nel caso di specie una palestra-scuola di danza).

 

Il Tar per la prima volta prende in considerazione gli effetti di un’interpretazione della normativa che renderebbe gravoso e eccessivamente ampio il divieto per gli operatori di gioco: “potrebbe portare ad effetti paralizzanti dell’attività economica de qua … con conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale”.

 

 

Come spiega il Tribunale amministrativo regionale “la citata norma regionale, appare riferirsi – con carattere di tassatività – a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi (“lato sensu”) pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico; non sembra, quindi, che il menzionato art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 (norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cc.dd. “luoghi sensibili” anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)”.

Non solo. “Considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e “variabile” nell’organizzazione e nelle finalità, l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti “paralizzanti” dell’attività economica de qua con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima.

Il “Centro di danza” – oggetto del ricorso –  essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra – secondo il Tar – rientrare tra i cc.dd. “siti sensibili” di cui all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013”.

 

PressGiochi

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