22 Novembre 2024 - 19:13

Distanziometro, anche per il Consiglio di Stato l’uso delle distanze non si può estendere alle scommesse

Il Consiglio di Stato chiarisce che il distanziometro non può essere applicato estensivamente, se la legge regionale – o, come in questo caso, quella della Provincia di Bolzano – fa

25 Gennaio 2024

Il Consiglio di Stato chiarisce che il distanziometro non può essere applicato estensivamente, se la legge regionale – o, come in questo caso, quella della Provincia di Bolzano – fa riferimento ai soli apparecchi, l’Amministrazione non può applicare la misura anche alle agenzie di scommesse. “È una pronuncia molto interessante” commenta a PressGiochi l’avvocato Michele Busetti, legale della sala scommesse coinvolta. “Sulla questione i Tar delle varie Regioni non hanno sempre assunto lo stesso orientamento e la sentenza di oggi, anche se non è stata emessa in Adunanza Plenaria, rappresenta un precedente importante che farà chiarezza”.

In effetti in primo grado il Tar Bolzano ha richiamato due sentenze dei colleghi del Lazio emesse nel 2013 e nel 2014. Le sale in questione si trovavano a Bressanone  – all’epoca sulle controversie riguardanti i giochi non decidevano i singoli Tar Regionali, ma per legge la competenza era stata affidata in via esclusiva a quello del Lazio – e i giudici romani appunto avevano fatto leva sull’obiettivo che intende perseguire la norma. E avevano concluso che il distanziometro “sia generale ed attenga alle sale da giochi, e che l’articolo 11, comma 1-bis, della L.P. n. 58/1988, preveda, sempre in via generale, con riferimento all’offerta al pubblico di tutti i giochi d’azzardo leciti, che anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale”.

“Prendendo spunto proprio da quelle sentenze” spiega ancora Busetti, “il Comune di Bolzano ha disposto la decadenza delle autorizzazioni anche nei confronti di tutte le sale scommesse che non rispettavano le distanze dai luoghi sensibili”. Accanto a questa giurisprudenza se n’è però formata una opposta: “Altri Tar hanno ritenuto che il distanziometro, essendo una restrizione, sia una norma eccezionale e quindi non possa essere applicato in via estensiva a fattispecie che non vengono esplicitamente nominate”.

In sostanza, nella sentenza emessa questa mattina, il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere quale delle due interpretazioni vada seguita. E ha affermato che l’“art. 5 –bis della L.P. Bolzano, che espressamente si riferisce alle sole sale da giochi per apparecchi (art. 86 Tulps), non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse su eventi sportivi (art. 88 Tulps)”. I giudici di Palazzo Spada, in particolare, sottolineano che “un’esegesi letterale della norma (…) non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili”.

Ma poi i giudici richiamano anche “un’esegesi sistematica”. In sostanza affermano che nel caso delle scommesse il distanziometro sarebbe di fatto inutile, visto che la maggior parte delle puntate vengono ormai piazzate online. Una considerazione che però si può fare anche per gli apparecchi e per le slot online. “È vero, ma con questa considerazione si entra in un campo – come dire? – apertissimo” osserva Busetti. “Ed è inevitabile chiedersi quanto siano realmente efficaci i distanziometri, e quale sia il miglior modo per tutelare i soggetti a rischio. Ovvero, se spingerli a giocare online – un’attività che possono fare lontano da tutti – oppure consentire loro di frequentare le sale dove – e questo vale soprattutto per i piccoli centri – possono essere visti da tutti”.

 

PressGiochi

Fonte immagine: pressgiochi.it

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