24 Novembre 2024 - 02:54

Distanziometro ad Ercolano: il Tar conferma la decisione del Comune

Il Tar in una sentenza emessa oggi ha confermato la decisione del Coune di Ercolano di adottare il distanziometro per sale giochi e centri scommesse dai luoghi sensibili presenti in

22 Agosto 2019

Il Tar in una sentenza emessa oggi ha confermato la decisione del Coune di Ercolano di adottare il distanziometro per sale giochi e centri scommesse dai luoghi sensibili presenti in città e pari a 250 metri.

Lo ha fatto respingendo il ricorso presentato da un centro scommesse contro la decisione di chiusura dell’attività ordinata dal Comune.

Tema del contendere, le vie alternative per misurare la distanza alla chiesa: “dalle verifiche distanziometriche operate dal Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Ercolano sono stati individuati tre percorsi alternativi in relazione ai quali è stata accertata, comunque, una distanza, tra l’ingresso dell’Agenzia Eurobet e la Chiesa di Santa Maria di Pugliano di Ercolano, di gran lunga inferiore rispetto a quella minima di 250 metri prescritta dall’art. 9, comma 2, del menzionato Regolamento comunale” si legge.

Per questo: “la Polizia Municipale ha ritenuto opportuno procedere, in esecuzione della nota prot n. 41296 del 16 luglio 2018, ad effettuare un ulteriore rilievo metrico, secondo le prescrizioni di cui all’art. 190 del D. lgs n. 285/1992 ed all’art. 9, comma 2, del Regolamento comunale.

Proprio tenendo conto di quanto disposto dal citato art. 190 del Codice della Strada, il Comune di Ercolano, con la nota prot. n. 40664 del 12 luglio 2018, aveva rilevato che delle tre misurazioni effettuate solo l’ultima era attendibile in quanto:

  1. a) il primo percorso non avrebbe potuto essere preso in considerazione perché “prevede l’attraversamento ed il camminamento in aree non protette e prive di segnaletica stradale e verticale”;
  2. b) il secondo percorso, che “prevede il camminamento verso il centro teorico della piazza Pugliano”, appare “solo teorico in quanto discrezionale da parte del pedone che la percorre e di chi effettua rilievi e misurazioni”;
  3. c) il terzo percorso, che prevede il camminamento su marciapiede e l’attraversamento protetto fino alla chiesa di S.M. Pugliano” (con distanza tra i due siti pari a metri 253,38, in seguito all’applicazione di una tolleranza del 3% sui rilievi effettuati, in considerazione del percorso, a tratti dissestato e dello strumento di misurazione), è stato ritenuto il più idoneo perché rispondente alle indicazioni di cui all’art. 190 del Codice della strada”.

Il Tar ha così respinto tutte le motivazioni presentate da ricorrente.

 

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