24 Novembre 2024 - 00:22

Distanziometri e gioco. Tar Calabria: “I comuni possono adottare una regolamentazione più restrittiva”

“La giurisprudenza amministrativa consolidata considera in generale legittima l’adozione, da parte dei Comuni, di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da

11 Giugno 2020

“La giurisprudenza amministrativa consolidata considera in generale legittima l’adozione, da parte dei Comuni, di misure di pianificazione delle ubicazioni consentite alle sale giochi e scommesse basate su distanze minime da rispettare (prevenzione logistica delle ludopatie)”.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria in una ordinanza emessa oggi in materia di applicazione delle distanze delle attività di gioco ai luoghi sensibili nella quale afferma: “L’art. 16, comma 3 l.r. 26 aprile 2018, n. 9, vieta la collocazione in locali che si trovino a distanza inferiore di m. 500 da luoghi sensibili degli apparecchi di c.d. videolottery, ma non vieta ai Comuni, nel contesto delle loro competenze, di adottare una regolamentazione più restrittiva, che estenda il divieto anche alla raccolta delle scommesse.

 

Ritenuto, pertanto, che il regolamento comunale impugnato (di Corigliano-Rossano, ndr.) non si ponga in contrasto con la normativa regionale, di cui piuttosto condivide la finalità di combattere la ludopatia; che le assorbenti considerazioni sin qui svolte consentano di escludere, l’illegittimità del diniego di autorizzazione oggetto di impugnativa, giacché giustificato quanto meno dal mancato rispetto della distanza di sicurezza stabilita dal Comune di Corigliano-Rossano; ritenuto, peraltro, che anche il periculum viene dedotto in termini probabilistici, tenuto altresì conto che l’interesse fatto valere in giudizio ha natura pretensiva”.

 

 

PressGiochi

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