Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi Vlt contro la sentenza del Tar che aveva confermato l’ordinanza del comune di Pieve a Nievole il quale aveva
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi Vlt contro la sentenza del Tar che aveva confermato l’ordinanza del comune di Pieve a Nievole il quale aveva ordinato la cessazione dell’attività per il mancato rispetto delle distanze da due luoghi sensibili: una chiesa cattolica e un centro socio ricreativo.
Nonostante la poca chiarezza delle planimetrie presentate dal Comune a legittimare l’adozione del provvedimento di chiusura, il Consiglio di stato ha respinto l’appello. E ha spiegato: “l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 57 del 2013 impone di misurare la distanza “in base al percorso pedonale più breve”;
– allo scopo l’amministrazione comunale ha proceduto al sopralluogo del 16 luglio 2015 alla presenza del Comandante della Polizia Municipale, dell’istruttore dell’ufficio SUAP e del funzionario dell’ufficio tecnico, come da relativo verbale prodotto in giudizio con i quattro allegati grafici, che rappresentano i percorsi e le distanze dai luoghi sensibili dell’esercizio della società ricorrente sito in via Don Minzoni, accertate con apposito strumento di misurazione convenzionale;
– le risultanze di tale verbale di sopralluogo (da cui si evince una distanza dal luogo di culto di m. 437,00) sono contestate dalla società ricorrente –mediante “parere legale” e relazione tecnica di parte- sostenendo la non conformità al codice della strada del percorso pedonale preso a parametro di misurazione: va sottolineato che si tratta del percorso pedonale consentito, secondo la segnaletica stradale comunale, alla data della misurazione e che comunque esso è contraddistinto da marciapiedi e attraversamenti pedonali; con la conseguenza che -come già rilevato dalla sentenza di primo grado- la non conformità di questi ultimi alle indicazioni del codice del strada non vale a porre nel nulla la distanza effettiva, quale è possibile percorrere dal luogo di culto per raggiungere la sala giochi; ciò che costituisce l’unico dato rilevante ai fini della ratio del divieto”.
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