24 Novembre 2024 - 00:21

Distanziometro. Palazzo Spada respinge ricorso di una sala Vlt di Pieve a Nievole

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi Vlt contro la sentenza del Tar che aveva confermato l’ordinanza del comune di Pieve a Nievole il quale aveva

02 Dicembre 2019

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una sala giochi Vlt contro la sentenza del Tar che aveva confermato l’ordinanza del comune di Pieve a Nievole il quale aveva ordinato la cessazione dell’attività per il mancato rispetto delle distanze da due luoghi sensibili: una chiesa cattolica e un centro socio ricreativo.

Nonostante la poca chiarezza delle planimetrie presentate dal Comune a legittimare l’adozione del provvedimento di chiusura, il Consiglio di stato ha respinto l’appello. E ha spiegato: “l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 57 del 2013 impone di misurare la distanza “in base al percorso pedonale più breve”;

– allo scopo l’amministrazione comunale ha proceduto al sopralluogo del 16 luglio 2015 alla presenza del Comandante della Polizia Municipale, dell’istruttore dell’ufficio SUAP e del funzionario dell’ufficio tecnico, come da relativo verbale prodotto in giudizio con i quattro allegati grafici, che rappresentano i percorsi e le distanze dai luoghi sensibili dell’esercizio della società ricorrente sito in via Don Minzoni, accertate con apposito strumento di misurazione convenzionale;

– le risultanze di tale verbale di sopralluogo (da cui si evince una distanza dal luogo di culto di m. 437,00) sono contestate dalla società ricorrente –mediante “parere legale” e relazione tecnica di parte- sostenendo la non conformità al codice della strada del percorso pedonale preso a parametro di misurazione: va sottolineato che si tratta del percorso pedonale consentito, secondo la segnaletica stradale comunale, alla data della misurazione e che comunque esso è contraddistinto da marciapiedi e attraversamenti pedonali; con la conseguenza che -come già rilevato dalla sentenza di primo grado- la non conformità di questi ultimi alle indicazioni del codice del strada non vale a porre nel nulla la distanza effettiva, quale è possibile percorrere dal luogo di culto per raggiungere la sala giochi; ciò che costituisce l’unico dato rilevante ai fini della ratio del divieto”.

 

PressGiochi

 

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