27 Dicembre 2024 - 08:31

Distanze, tessera elettronica e nuova normativa sulle concessioni, tra le proposte del sen. Lumia per la regolamentazione del gioco pubblico

“La filiera del gioco e dell’intrattenimento si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da una grande dinamicità: conta oltre 6.600 imprese e un bacino occupazionale di circa

23 Maggio 2017

“La filiera del gioco e dell’intrattenimento si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da una grande dinamicità: conta oltre 6.600 imprese e un bacino occupazionale di circa 20 mila addetti (tra operatori direttamente impiegati nel settore e quelli che operano all’interno dei punti vendita). Una tale «industria» necessita di un quadro normativo efficace, anche per combattere quella parte del gioco e dell’intrattenimento che si configura come illecito”.

 

E’ quanto afferma il senatore Giuseppe Lumia del Pd presentando una nuovo progetto di legge in materia di gioco d’azzardo al Senato della Repubblica.

Tanti gli interventi proposti, da un lato, viene limitata la diffusione eccessiva dei punti gioco e dei giochi che maggiormente espongono i giocatori al fenomeno della ludopatia e del gioco compulsivo. Allo stesso modo, si prevede una normativa più stringente sulla pubblicità, sui luoghi e gli spazi televisivi in cui è consentita o meno, informando i cittadini sui danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo, anche per il tramite della diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP). Il disegno di legge prevede quindi, sempre per la dipendenza dal gioco, l’introduzione dell’amministrazione di sostegno nei casi più gravi di dipendenza da GAP ed il patrocinio gratuito per i familiari per le controversie derivanti dalla situazione patologica.

Tra le novità più importanti troviamo l’introduzione dell’obbligo della tessera elettronica per l’utilizzo dei dispositivi elettronici per il gioco, al fine di poter tracciare le giocate dei singoli giocatori, consentendo loro di autolimitarsi e, allo stesso tempo, di evitarne l’accesso ai minori. Misure più stringenti sono previste per i luoghi ove si esercita il gioco, evitandone l’installazione in prossimità delle zone vicino alle scuole, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili.

Viene rivista la normativa sulle concessioni e sono introdotte pene più severe per l’omessa dichiarazione e per l’evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco. Infine, è prevista l’introduzione di un apposito titolo, il XIII-bis nel libro II del codice penale, intitolato «Dei delitti concernenti il gioco d’azzardo» al fine di ridefinire l’impianto sanzionatorio degli illeciti ricollegabili al gioco d’azzardo”.

 

 

 

 

Il senatore Lumia dedica attenzione al “ cosiddetto decreto Balduzzi, con il quale – afferma  è stata posta attenzione rispetto a questioni di particolare rilievo sociale. Per la prima volta il legislatore decide di intervenire anche per tutelare il soggetto affetto da ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco patologico, con azioni volte a contenere i messaggi pubblicitari, istruire gli utenti ad un uso più consapevole, vietare l’utilizzo delle apparecchiature ai minori di anni 18, intensificare i controlli nelle aree più a rischio, come scuole, ospedali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Veniva quindi costituito l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo. Settore, quello del gioco d’azzardo, che può rappresentare un fattore di particolare allarme sociale in quanto da esso può derivare un alto rischio di dipendenza, specialmente tra i più giovani.

I giocatori patologici inseriti in percorsi di trattamento, – afferma Lumia – secondo il Ministero della salute, sono 1.237.631. Sempre tenuto conto delle statistiche del settore, secondo alcuni dati riportati dall’Economist, l’Italia, nota una volta come una patria di forti risparmiatori, sembrerebbe essere diventato il Paese di chi perde al gioco: è il sesto Paese del mondo quanto a perdite medie per abitante (circa 430 dollari annui) e il quarto in termini assoluti (23,9 miliardi di dollari). Tale tendenza ha fatto sì che le Mafie incentrassero la loro attenzione sul gioco d’azzardo, individuando nello stesso un bisogno altamente redditizio.

Il dato è riscontrabile prendendo a parametro le giocate lecite, che consentono una tracciabilità: difatti quanto al gettito, si passa dai 47,5 miliardi di euro nel 2008, agli 88,5 miliardi nel 2012. È facile immaginare come il gioco illecito segua lo stesso andamento. Per questi motivi tutti i gruppi criminali hanno esteso l’area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico degli stupefacenti, delle estorsioni e della contraffazione (pur non abbandonandole), rivolgendo l’attenzione ad ogni settore economico che rappresenti un business, quali sono le attività commerciali e i negozi di giochi e scommesse. Non va infatti dimenticato che, a fronte di rilevanti introiti economici, l’accertamento delle condotte illegali è alquanto complesso e le conseguenze giudiziarie piuttosto contenute in ragione di un sistema sanzionatorio che prevede l’applicazione di pene non elevate.

 

Le sempre più numerose indagini di Forze di polizia e magistratura hanno messo in evidenza la capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi in una qualsiasi delle articolazioni da cui è costituita la filiera del gioco in tutto il territorio nazionale.

 

 

Nel perimetro del gioco legale – conclude – l’offerta avviene attraverso l’impiego di impianti che operano su rete fissa oppure on line, quest’ultimo attraverso siti internet autorizzati. È stato accertato – all’esito delle numerose indagini – che la criminalità mafiosa ha operato enormi investimenti in detto comparto, acquisendo e intestando a prestanome sale deputate al gioco, oppure mediante uno o più sodali all’interno delle compagini societarie delle singole società di gestione del luogo, quali preposti o con altri compiti di rappresentanza, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le già scarse possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’entità dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti. Sovente, poi, l’apertura di una sala gioco da parte di soggetti contigui a organizzazioni mafiose è risultato essere uno schermo di comodo per esercitare, accanto alle attività legali, un analogo circuito di gioco clandestino. Sono emersi casi in cui le associazioni criminali avevano distribuito e installato nei bar e nei locali pubblici dei propri apparecchi, determinando situazioni di vero e proprio monopolio nei territori da esse controllati, mediante l’imposizione, con modalità estorsive, ai titolari di pubblici esercizi del proprio prodotto, anche sostituendo quelli già installati da altri clan (con conseguenti situazioni di evidente conflitto a volte sfociati anche in gravi fatti di sangue), e la pretesa del pagamento dei costi per il noleggio o di una percentuale sui ricavi. Sono state poi riscontrate alterazioni del gioco attraverso plurime modalità operative, che vanno dalla manomissione e dalla clonazione delle schede elettroniche situati all’interno delle newslot (AWP) ai più complessi interventi di alterazione dei sistemi di trasmissione dati e all’utilizzo di circuiti di gioco on line non autorizzati”.

 

Per i motivi esposti, – spiega il senatore – ad oggi il sistema di regolamentazione del gioco d’azzardo non può dirsi completato”.

 

 

Di seguito il testo di legge:

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge ha ad oggetto interventi in materia di gioco d’azzardo per:
  2. a) ridurre la diffusione eccessiva dei punti di gioco e dei giochi che maggiormente espongono i giocatori al fenomeno della ludopatia e del gioco compulsivo e patologico;
  3. b) assicurare la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili nonché i singoli cittadini e i loro familiari;
  4. c) contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di attività illecite e l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  5. d) rendere più trasparente il settore dei giochi e le modalità di accesso alle gare per le concessioni;
  6. e) predisporre una normativa più stringente sulla pubblicità dei giochi;
  7. f) rafforzare i controlli in materia di concessioni e ridefinire le autorità competenti e le limitazioni ai fini dell’autorizzazione per l’esercizio del gioco lecito anche per il tramite dell’introduzione di una responsabilità diretta della società concessionaria;
  8. g) aumentare le sanzioni per contrastare il gioco illegale e potenziare le norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

Art. 2.

(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, sono defi-niti giochi d’azzardo tutti i giochi che, sulla base di una posta monetaria, ovvero tramite moneta elettronica, prospettano la possibilità di una vincita in denaro, determinata in modo esclusivo o preponderante dal caso, inclusi quelli in cui siano presenti, oltre a fattori aleatori, anche elementi di abilità, di-sciplinati dalla normativa vigente, e comun-que tutti i giochi nell’ambito di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Ai giochi di cui al comma 1 sono assi-milati quelli in cui la vincita sia costituita da beni o vantaggi non in denaro, il cui valore pecuniario sia superiore a 250 euro.
  3. Ai fini della presente legge, si definisce gioco d’azzardo patologico (GAP), in con-formità a quanto definito dall’Organizza-zione mondiale della sanità (OMS), la per-dita di controllo sul proprio comportamento di gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere condotte compulsive tali da arre-care grave deterioramento alla loro persona-lità, assimilabile ad altre dipendenze, ivi comprese quelle da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcol.

Art. 3.

(Modifiche al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP e di campagne informative) 1. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 set-tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Mi-nistero della salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patolo-gico (GAP), di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associa-zioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per con-trastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno del GAP. Ai componenti del-l’Osservatorio non è corrisposto alcun emo-lumento, compenso o rimborso di spese. L’Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le dipendenze da GAP, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali feno-meni, nonché ai fattori di rischio, in rela-zione alla salute dei giocatori e all’eventuale indebitamento delle loro famiglie; b) redigere annualmente un rapporto sull’attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e so-cio-assistenziali nel territorio nazionale. Il rapporto è trasmesso al Ministro della salute; c) definire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida per la promozione di campa-gne informative al fine di prevenire compor-tamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco d’azzardo, anche mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campa-gne informative informano il potenziale gio-catore in modo corretto, veritiero e traspa-rente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare; d) monitorare i contenuti della pubbli-cità sui giochi, anche on line, allo scopo di segnalare i casi di abuso e di pubblicità ingannevole all’Autorità garante della con-correnza e del mercato, al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizio-nale ad essa attribuiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 ago-sto 2007, n. 145, e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione delle san-zioni di cui al comma 6 del presente arti-colo; e) programmare corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività com-merciali relative ai giochi d’azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prio-ritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze».

Art. 4.

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole)

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio di cui al comma 10 del-l’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come modificato dall’articolo 3 della pre-sente legge, di seguito denominato «Osser-vatorio», predispone campagne di informa-zione nei mezzi di comunicazione e campa-gne di educazione sul gioco e sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
  3. a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo; b) alla diffusione, attraverso le aziende

sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da GAP.

Art. 5. (Istituzione di un numero verde)

  1. Al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione

di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.

Art. 6.

(Amministratore di sostegno)

  1. Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Art. 7.

(Patrocinio gratuito)

  1. I familiari del giocatore, indipendentemente delle loro condizioni di reddito, sono ammessi a usufruire del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti-zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per le controversie derivanti dalla situazione pato-logica.

Art. 8.

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

  1. All’articolo 24, comma 21, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle se-guenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. L’accesso agli apparecchi da intratteni-mento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi spor-tivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, ai giochi di ippica nazionale, al bingo, ai giochi numerici a quota fissa, ai giochi numerici a totalizzazione nazionale, ai concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici, alle lotterie a estrazione istantanea e differita e ai giochi a distanza è autorizzato esclusivamente mediante l’utilizzo della tes-sera sanitaria. Per gli apparecchi di cui al-l’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta la contestuale aper-tura di un «conto gioco» ai sensi dell’arti-colo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
  3. I dati anagrafici dei giocatori sono regi-strati attraverso il sistema tessera sanitaria (TS) di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progres-sivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai gio-catori medesimi di prevedere un eventuale limite sulle somme impegnate. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, sentita l’Agenzia delle dogane e dei mono-poli, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l’at-tuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste dall’alle-gato B al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. I dati rilevati dal sistema tessera sanita-ria ai sensi del comma 3, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi all’Os-servatorio ai fini di cui all’articolo 3.
  5. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal GAP e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e in-delebile su ciascun apparecchio o videoter-minale di gioco.
  6. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma 2, primo pe-riodo, rilasciano un’apposita ricevuta, indi-cante l’ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta evidenziando la diffe-renza di saldo. La ricevuta deve altresì indi-care il tempo complessivo di collegamento con l’apparecchio e riportare formule di av-vertimento contro i rischi del GAP.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico delle tessere di cuial comma 2 del presente articolo per l’abili-tazione al gioco dei soli utenti maggiorenni.
  8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tec-niche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7.
  9. Ferme restando le disposizioni recate dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o video-terminali di gioco non conformi ai criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente arti-colo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparec-chio o del videoterminale.
  10. Chiunque disponga al termine della sessione di gioco operazioni di cashout a soggetto diverso rispetto a quello legittimato alla riscossione tramite il sistema di cui al comma 2 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 5.000.
  11. Il quinto periodo del comma 5 dell’ar-ticolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è so-stituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di eser-cizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, an-che ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza nel territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati

alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico. A tale scopo, essi sono tenuti a consentire l’accesso ai luoghi di cui al presente comma agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, al fine di individuare le persone affette da gioco d’azzardo patologico e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità ».

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che compiaoperazioni di acquisto e di cambio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1» sono soppresse; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e-bis), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente tramite i terminali abilitati alla lettura della tessera sanitaria (TS). Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che proceda ad operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
  2. a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
  3. b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
  4. c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. »;
  5. d) al comma 5 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque». 13. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 9 è sostituita dalla seguente: «c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;».
  6. b) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».

Art. 9.

(Disabilitazione della tessera)

  1. Il giocatore può chiedere la disabilitazione della propria tessera al fine di impedirsi l’accesso ai giochi con vincita in denaro. 2. La richiesta di disabilitazione può essere presentata presso le sale da gioco e i punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi. 3. La disabilitazione della tessera per un periodo minimo di un mese è effettuata dall’esercente delle sale tramite un apposito terminale collegato con l’Agenzia delle entrate, ovvero da parte del giocatore medesimo presso il medesimo sito istituzionale.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita l’Agenzia delle entrate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione del presente articolo.

Art. 10.

(Obblighi relativi ai luoghi)

  1. Il primo, il secondo e il terzo periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività prin-cipale l’offerta di scommesse su eventi spor-tivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-cessive modificazioni, sono soggetti all’auto-rizzazione del sindaco del comune compe-tente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L’autorizzazione di cui al presente comma non è concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un rag-gio di 500 metri, misurati secondo la di-stanza pedonale più breve, da istituti scola-stici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinno-vata alla scadenza. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in re-lazione ai quali può essere negata l’autoriz-zazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, ovvero dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica».
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiu-dicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di rac-colta del gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica si-curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
  3. All’articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può altresì prevedere limita-zioni relative agli orari di esercizio e alla lo-calizzazione di attività che possono pregiudi-care categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicu-rezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica».
  4. L’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’in-terno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale in cui si svolge l’ordinaria attività.
  5. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non deter-mini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori. In particolare: a) in deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche e al consumo di bevande contenenti alcool; b) sono individuate caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti volti ad evitare l’adozione di pratiche idonee a indurre la dipendenza dal gioco;
  6. c) all’interno delle sale da gioco è obbligatorio esporre la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale rivolti ai soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali devono altresì essere disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.

Art. 11.

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, che riportano avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo e le percentuali di vincita. Le avvertenze sono stampate in modo inamovibile e indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte o interrotte da al-tre indicazioni od immagini.
  1. Con decreto del Ministero della salute da adottare, sentito l’Osservatorio, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il conte-nuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le relative caratteristiche grafiche.
  2. I tagliandi delle lotterie istantanee pro-dotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in ven-dita anche successivamente a tale data per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 12.

(Divieto vendita promiscua di tagliandi di gioco)

  1. È vietata la vendita promiscua di giochi quali «Gratta e vinci» e simili in supermer-cati, autogrill, uffici postali e altri locali non dedicati esclusivamente al gioco.

Art. 13.

(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 4-bis, del de-creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2012, n. 189, è vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commer-ciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi d’azzardo con vincite in denaro, offerti in reti di rac-colta, sia fisiche sia on line.
  2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione ammini-strativa da euro 50.000 a euro 250.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commis-siona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti all’apposito Fondo di cui articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione e la relativa regolamentazione attuativa del divieto di cui al comma 1.

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni per violazioni dell’obbligo di identificazione)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 55:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-quater. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono,

direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli»; b) all’articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli »; c) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente: «Art. 58-bis. – (Reiterazione di violazioni). – 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a sei mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 15.

(Registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)

  1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse on line, annota in un apposito conto ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L’annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le opera-zioni sono effettuate, entro il giorno non fe-stivo successivo.
  2. La mancata osservanza delle disposi-zioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. La sanzione è irrogata in misura doppia nei casi in cui siano accer-tate evasioni dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessiva-mente superiori, nell’anno solare, a euro 10.000.
  3. Qualora la somma non registrata superi nell’anno solare euro 10.000 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di im-porto compreso tra il 10 e il 20 percento de-gli importi non registrati.

Art. 16.

(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi)

  1. I commi 25 e 26 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «25. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti con-dannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416- bis, 416-ter, 629, 644, 648, 648-bis e 648- ter, 648-ter.1 del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di crimi-nalità organizzata, di terrorismo interno e in-ternazionale o di riciclaggio di denaro pro-veniente da attività illecite. Il medesimo di-vieto si applica anche al soggetto parteci-pato, anche indirettamente, in misura supe-riore al 2 per cento del capitale o del patri-monio da persone fisiche che risultano con-dannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipa-zione a gare ovvero di rilascio o rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di appli-cazione della pena su richiesta, ai sensi del-l’articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado. È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scom-messe alle società che hanno commesso vio-lazioni gravi, definitivamente accertate, ri-spetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo la legi-slazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite. Ai fini degli effetti interdittivi di cui al presente comma, la sentenza di pat-teggiamento è equiparata a quella di con-danna. 25-bis. Il divieto di cui al comma 25 è esteso all’operatore economico che sia stato oggetto della sanzione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero abbia subito condanna per un reato di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69. Per la trasparenza delle concessioni e dell’assegnazione dei punti di gioco si ap-plicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di comunicazioni all’autorità competenti di eventuali cessioni di azienda o subentri nella gestione. 26. Ai fini delle certificazioni e degli ac-certamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dal comma 25 e 25-bis, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capi-tale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. È vietata la partecipa-zione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti parte-cipanti, anche indirettamente, mediante so-cietà fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l’identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente disposizione, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l’ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento. Per i fondi di investimento l’obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio».

Art. 17.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione e per evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)

  1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. – (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gio-chi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 30.000 euro annui».

Art. 18.

(Modifiche di sanzioni e di ammende per il gioco d’azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare)

  1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). – 1. Chiunque eser-cita abusivamente, anche a distanza, in qua-lunque modo, l’organizzazione di scom-messe, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi-ficazioni, ovvero con autorizzazione o li-cenza inefficace, ovvero in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, ovvero in assenza di concessione, eventualmente rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione europea ove il soggetto operi per una società avente sede all’estero, svolge in Italia qualsiasi atti-vità organizzata al fine di accettare o racco-gliere o comunque di favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giu-diziaria che accertano uno dei reati di cui al comma 1 procedono all’immediata chiusura dell’esercizio e, comunque, al sequestro delle attrezzature destinate all’esercizio del-l’attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui al medesimo comma 1 le attrezzature sono confiscate. 3. Chiunque esercita abusivamente l’orga-nizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o a un altro ente concessionario, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa sanzione si applica a chiunque vende nel territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifesta-zioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiun-que partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accre-ditamento delle relative vincite e la promo-zione e la pubblicità effettuate con qualun-que mezzo di diffusione. 4. Fuori dei casi di cui al comma 1, chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita o raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o discipli-nato dalla citata Agenzia con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. 5. Chiunque, avendo conoscenza della mancanza delle autorizzazioni prescritte, partecipa a concorsi, giochi o scommesse nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l’am-menda da 300 a 1.000 euro. Se la partecipa-zione avviene a distanza su siti non autoriz-zati dall’Agenzia delle dogane e dei mono-poli, la pena è dell’ammenda da 200 a 800 euro».
  2. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: «9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa, distribui-sce o installa in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in as-sociazioni di qualunque specie, gli apparec-chi e i congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate dalla legge o comunque modificati in modo da alterarne il funziona-mento previsto ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vi-genti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche a chiunque consenta l’in-stallazione da parte di altri, tolleri, faciliti o comunque consenta l’uso in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque spe-cie, degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteri-stiche e alle prescrizioni indicate dalla legge; c) la sanzione di cui alla lettera a) si applica altresì, nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e conge-gni conformi alle caratteristiche e alle pre-scrizioni indicate dalla legge, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di al-tra specie, diversi da quelli ammessi;
  3. d) nel caso di più violazioni della di-sposizione della lettera a) del presente comma, commesse nell’arco di un triennio, è disposta la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive mo-dificazioni, e la concessione è revocata; e) nel caso di violazione delle disposi-zioni delle lettere b) e c) del presente comma, commesse nell’arco di un triennio, è disposta la sospensione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, e successive modifica-zioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell’autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’arti-colo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di ulteriore violazione è di-sposta la cancellazione dall’elenco suddetto e la revoca della concessione; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la san-zione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o conge-gno».

Art. 19.

(Modifica all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)

  1. All’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-cessive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. La licenza può essere concessa al-tresì ai soggetti di cui al comma 1 che gesti-scono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. 1-ter. L’intermediario operante nel territo-rio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-cessive modificazioni, su proposta del Mini-stro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mini-stro della giustizia».

Art. 20.

(Modifiche al codice penale)

  1. Al libro II del codice penale, dopo il titolo XIII è aggiunto il seguente: «TITOLO XIII-BIS DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI D’AZZARDO “Art. 649-bis. – (Esercizio del gioco di azzardo). – Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associa-zioni private di qualunque specie organizza, gestisce o comunque consente il gioco d’az-zardo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non inferiore ad euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque age-vola il gioco di azzardo anche reclutando giocatori ovvero attivando qualsiasi forma di pubblicità in luoghi pubblici, aperti al pubblico e sul web senza espressa autorizza-zione dall’autorità pubblica. Art. 649-ter. – (Circostanze aggravanti). – Le pene previste all’articolo 649–bis sono raddoppiate: 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa di gioco; 2) se il fatto è commesso in un pub-blico esercizio; 3) se sono state impegnate nel gioco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al gioco ci sono minori degli anni diciotto; 5) se il colpevole ha prestato il denaro affinché venisse utilizzato come puntata nel gioco; 6) se il colpevole ha prestato o pro-messo di prestare il denaro necessario per assolvere ai debiti di gioco contratti. Art. 649-quater. – (Partecipazione al gioco di azzardo). – Chiunque, senza con-correre nel delitto di cui all’articolo 649- bis, è sorpreso mentre partecipa a un gioco d’azzardo in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni private è punito con l’ammenda fino a 1.000 euro. La pena è dell’arresto fino a tre mesi e dell’ammenda non inferiore a 2.000 euro: 1) se la posta in gioco è rilevante; 2) se il fatto è commesso in una sala da gioco o in un pubblico esercizio. Art. 649-quinques. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto di cui all’articolo 649-bis comporta: 1) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi; 2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno; 3) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36. È sempre disposta la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi o oggetti ad esso destinati. Art. 649-sexies. – (Definizione del gioco d’azzardo e delle case da gioco). – Agli ef-fetti delle disposizioni di cui agli articoli da 649–bis a 649–quinquies: 1) sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato». 2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati.

Art. 21.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente «Art. 47.1. – (L’affidamento in prova in casi particolari) – 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell’articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, alcool dipendente o dipendente dal gioco che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni cooperative o privati di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297»;
  3. b) al comma 5 dell’articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della decisione il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre degli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza, alcool dipendenza o dipendenza dal gioco o l’esecuzione

Art. 22.

(Obbligo di informativa per le banche)

  1. Al fine di garantire una corretta infor-mazione sul credito e sui rischi connessi alla richiesta di finanziamento da parte di soggetti affetti da ludopatia o da parte di giocatori, gli istituti di credito, alla sottoscri-zione del finanziamento, hanno l’obbligo di informare il consumatore sui rischi da so-vraindebitamento legati al gioco lecito. Gli istituti di credito si obbligano inoltre ad av-viare campagne di sensibilizzazione nei con-fronti del gioco d’azzardo e si impegnano a individuare gli atteggiamenti che rilevano un problema legato al gioco d’azzardo sulla base dei movimenti dei conti correnti e delle carte di credito.

 

 

 

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