“La filiera del gioco e dell’intrattenimento si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da una grande dinamicità: conta oltre 6.600 imprese e un bacino occupazionale di circa
“La filiera del gioco e dell’intrattenimento si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da una grande dinamicità: conta oltre 6.600 imprese e un bacino occupazionale di circa 20 mila addetti (tra operatori direttamente impiegati nel settore e quelli che operano all’interno dei punti vendita). Una tale «industria» necessita di un quadro normativo efficace, anche per combattere quella parte del gioco e dell’intrattenimento che si configura come illecito”.
E’ quanto afferma il senatore Giuseppe Lumia del Pd presentando una nuovo progetto di legge in materia di gioco d’azzardo al Senato della Repubblica.
Tanti gli interventi proposti, da un lato, viene limitata la diffusione eccessiva dei punti gioco e dei giochi che maggiormente espongono i giocatori al fenomeno della ludopatia e del gioco compulsivo. Allo stesso modo, si prevede una normativa più stringente sulla pubblicità, sui luoghi e gli spazi televisivi in cui è consentita o meno, informando i cittadini sui danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo, anche per il tramite della diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP). Il disegno di legge prevede quindi, sempre per la dipendenza dal gioco, l’introduzione dell’amministrazione di sostegno nei casi più gravi di dipendenza da GAP ed il patrocinio gratuito per i familiari per le controversie derivanti dalla situazione patologica.
Tra le novità più importanti troviamo l’introduzione dell’obbligo della tessera elettronica per l’utilizzo dei dispositivi elettronici per il gioco, al fine di poter tracciare le giocate dei singoli giocatori, consentendo loro di autolimitarsi e, allo stesso tempo, di evitarne l’accesso ai minori. Misure più stringenti sono previste per i luoghi ove si esercita il gioco, evitandone l’installazione in prossimità delle zone vicino alle scuole, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili.
Viene rivista la normativa sulle concessioni e sono introdotte pene più severe per l’omessa dichiarazione e per l’evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco. Infine, è prevista l’introduzione di un apposito titolo, il XIII-bis nel libro II del codice penale, intitolato «Dei delitti concernenti il gioco d’azzardo» al fine di ridefinire l’impianto sanzionatorio degli illeciti ricollegabili al gioco d’azzardo”.
Il senatore Lumia dedica attenzione al “ cosiddetto decreto Balduzzi, con il quale – afferma è stata posta attenzione rispetto a questioni di particolare rilievo sociale. Per la prima volta il legislatore decide di intervenire anche per tutelare il soggetto affetto da ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco patologico, con azioni volte a contenere i messaggi pubblicitari, istruire gli utenti ad un uso più consapevole, vietare l’utilizzo delle apparecchiature ai minori di anni 18, intensificare i controlli nelle aree più a rischio, come scuole, ospedali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Veniva quindi costituito l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo. Settore, quello del gioco d’azzardo, che può rappresentare un fattore di particolare allarme sociale in quanto da esso può derivare un alto rischio di dipendenza, specialmente tra i più giovani.
I giocatori patologici inseriti in percorsi di trattamento, – afferma Lumia – secondo il Ministero della salute, sono 1.237.631. Sempre tenuto conto delle statistiche del settore, secondo alcuni dati riportati dall’Economist, l’Italia, nota una volta come una patria di forti risparmiatori, sembrerebbe essere diventato il Paese di chi perde al gioco: è il sesto Paese del mondo quanto a perdite medie per abitante (circa 430 dollari annui) e il quarto in termini assoluti (23,9 miliardi di dollari). Tale tendenza ha fatto sì che le Mafie incentrassero la loro attenzione sul gioco d’azzardo, individuando nello stesso un bisogno altamente redditizio.
Il dato è riscontrabile prendendo a parametro le giocate lecite, che consentono una tracciabilità: difatti quanto al gettito, si passa dai 47,5 miliardi di euro nel 2008, agli 88,5 miliardi nel 2012. È facile immaginare come il gioco illecito segua lo stesso andamento. Per questi motivi tutti i gruppi criminali hanno esteso l’area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico degli stupefacenti, delle estorsioni e della contraffazione (pur non abbandonandole), rivolgendo l’attenzione ad ogni settore economico che rappresenti un business, quali sono le attività commerciali e i negozi di giochi e scommesse. Non va infatti dimenticato che, a fronte di rilevanti introiti economici, l’accertamento delle condotte illegali è alquanto complesso e le conseguenze giudiziarie piuttosto contenute in ragione di un sistema sanzionatorio che prevede l’applicazione di pene non elevate.
Le sempre più numerose indagini di Forze di polizia e magistratura hanno messo in evidenza la capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi in una qualsiasi delle articolazioni da cui è costituita la filiera del gioco in tutto il territorio nazionale.
Nel perimetro del gioco legale – conclude – l’offerta avviene attraverso l’impiego di impianti che operano su rete fissa oppure on line, quest’ultimo attraverso siti internet autorizzati. È stato accertato – all’esito delle numerose indagini – che la criminalità mafiosa ha operato enormi investimenti in detto comparto, acquisendo e intestando a prestanome sale deputate al gioco, oppure mediante uno o più sodali all’interno delle compagini societarie delle singole società di gestione del luogo, quali preposti o con altri compiti di rappresentanza, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le già scarse possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l’entità dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti. Sovente, poi, l’apertura di una sala gioco da parte di soggetti contigui a organizzazioni mafiose è risultato essere uno schermo di comodo per esercitare, accanto alle attività legali, un analogo circuito di gioco clandestino. Sono emersi casi in cui le associazioni criminali avevano distribuito e installato nei bar e nei locali pubblici dei propri apparecchi, determinando situazioni di vero e proprio monopolio nei territori da esse controllati, mediante l’imposizione, con modalità estorsive, ai titolari di pubblici esercizi del proprio prodotto, anche sostituendo quelli già installati da altri clan (con conseguenti situazioni di evidente conflitto a volte sfociati anche in gravi fatti di sangue), e la pretesa del pagamento dei costi per il noleggio o di una percentuale sui ricavi. Sono state poi riscontrate alterazioni del gioco attraverso plurime modalità operative, che vanno dalla manomissione e dalla clonazione delle schede elettroniche situati all’interno delle newslot (AWP) ai più complessi interventi di alterazione dei sistemi di trasmissione dati e all’utilizzo di circuiti di gioco on line non autorizzati”.
Per i motivi esposti, – spiega il senatore – ad oggi il sistema di regolamentazione del gioco d’azzardo non può dirsi completato”.
Di seguito il testo di legge:
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
Art. 2.
(Definizioni)
Art. 3.
(Modifiche al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP e di campagne informative) 1. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 set-tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Mi-nistero della salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patolo-gico (GAP), di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associa-zioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per con-trastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno del GAP. Ai componenti del-l’Osservatorio non è corrisposto alcun emo-lumento, compenso o rimborso di spese. L’Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le dipendenze da GAP, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali feno-meni, nonché ai fattori di rischio, in rela-zione alla salute dei giocatori e all’eventuale indebitamento delle loro famiglie; b) redigere annualmente un rapporto sull’attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e so-cio-assistenziali nel territorio nazionale. Il rapporto è trasmesso al Ministro della salute; c) definire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida per la promozione di campa-gne informative al fine di prevenire compor-tamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco d’azzardo, anche mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campa-gne informative informano il potenziale gio-catore in modo corretto, veritiero e traspa-rente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare; d) monitorare i contenuti della pubbli-cità sui giochi, anche on line, allo scopo di segnalare i casi di abuso e di pubblicità ingannevole all’Autorità garante della con-correnza e del mercato, al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizio-nale ad essa attribuiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 ago-sto 2007, n. 145, e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione delle san-zioni di cui al comma 6 del presente arti-colo; e) programmare corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività com-merciali relative ai giochi d’azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prio-ritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze».
Art. 4.
(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole)
sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da GAP.
Art. 5. (Istituzione di un numero verde)
di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.
Art. 6.
(Amministratore di sostegno)
Art. 7.
(Patrocinio gratuito)
Art. 8.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)
alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico. A tale scopo, essi sono tenuti a consentire l’accesso ai luoghi di cui al presente comma agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, al fine di individuare le persone affette da gioco d’azzardo patologico e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità ».
Art. 9.
(Disabilitazione della tessera)
Art. 10.
(Obblighi relativi ai luoghi)
Art. 11.
(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)
Art. 12.
(Divieto vendita promiscua di tagliandi di gioco)
Art. 13.
(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo)
Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni per violazioni dell’obbligo di identificazione)
1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-quater. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono,
direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli»; b) all’articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli »; c) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente: «Art. 58-bis. – (Reiterazione di violazioni). – 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a sei mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».
Art. 15.
(Registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)
Art. 16.
(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi)
Art. 17.
(Sanzioni penali per omessa dichiarazione e per evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)
Art. 18.
(Modifiche di sanzioni e di ammende per il gioco d’azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare)
Art. 19.
(Modifica all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)
Art. 20.
(Modifiche al codice penale)
4) se fra coloro che partecipano al gioco ci sono minori degli anni diciotto; 5) se il colpevole ha prestato il denaro affinché venisse utilizzato come puntata nel gioco; 6) se il colpevole ha prestato o pro-messo di prestare il denaro necessario per assolvere ai debiti di gioco contratti. Art. 649-quater. – (Partecipazione al gioco di azzardo). – Chiunque, senza con-correre nel delitto di cui all’articolo 649- bis, è sorpreso mentre partecipa a un gioco d’azzardo in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni private è punito con l’ammenda fino a 1.000 euro. La pena è dell’arresto fino a tre mesi e dell’ammenda non inferiore a 2.000 euro: 1) se la posta in gioco è rilevante; 2) se il fatto è commesso in una sala da gioco o in un pubblico esercizio. Art. 649-quinques. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto di cui all’articolo 649-bis comporta: 1) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi; 2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno; 3) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36. È sempre disposta la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi o oggetti ad esso destinati. Art. 649-sexies. – (Definizione del gioco d’azzardo e delle case da gioco). – Agli ef-fetti delle disposizioni di cui agli articoli da 649–bis a 649–quinquies: 1) sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato». 2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati.
Art. 21.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
Art. 22.
(Obbligo di informativa per le banche)
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