Distanze dal gioco: il Tar ER respinge ricorso di un operatore
Per il Tar Emilia Romagna “non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica”. Così il Tribunale amministrativo
15 Giugno 2021
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Per il Tar Emilia Romagna “non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica”.
Così il Tribunale amministrativo della sezione di Parma ha respinto la richiesta di un operatore di gioco ricorso contro l’ordine di chiusura della sale perché troppo vicina ad un luogo sensibile in seguito alla delibera della giunta di Parma recante “Prevenzione e contrasto alle ludopatie – Approvazione elenchi e mappatura delle sale gioco, sale scommesse, esercizi commerciali, pubblici esercizi, aree aperte al pubblico, circoli privati e associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 del TULPS. I.E.”.