Ancora un altro provvedimento di annullamento del sequestro di schede Cristaltec emesso dal Tribunale di Perugia in favore di un Gestore assistito dall’avv. Massimiliano Ariano. Anche questa volta sono stati accolti i rilievi di illegittimità sollevati dal difensore in ordine alla carente motivazione del provvedimento di convalida del sequestro. I Giudici hanno ribadito il principio invalso in giurisprudenza secondo cui «solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu ; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.».