Il Comitato europeo delle regioni ha espresso il proprio parere in merito alla proposta revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Per quanto riguarda la tutela dei minori e
Il Comitato europeo delle regioni ha espresso il proprio parere in merito alla proposta revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Per quanto riguarda la tutela dei minori e l’utilizzo di strimenti di parental control relativamente a categorie di prodotti come il gioco d’azzardo, il Comitato ha riferito che “A partire dalla seconda metà degli anni 90 l’UE riconosce un ruolo significativo agli approcci non normativi per la regolamentazione dei contenuti online. Tali strumenti, in particolare le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell’età, l’etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale, risultano efficaci anche nella regolamentazione dei contenuti diffusi via piattaforme di condivisione video. Un importante e diffuso strumento di protezione dei minori sono le linee telefoniche dedicate, il cui compito è garantire agli utenti una possibilità accessibile e semplice per la presentazione di reclami, e provvedere, in caso di illeciti, a informare le autorità competenti. I sistemi di verifica dell’età garantiscono un livello adeguato di tutela, in particolare quando, ai fini della verifica dell’identità degli utenti, si servono esclusivamente di dati indicati in documenti di identità disponibili solo ai maggiorenni, di attestazioni affidabili dell’età emesse da terzi o di dati biometrici. L’etichettatura dei contenuti eseguita dagli stessi utenti (genitori) o da servizi competenti, suddivide i contenuti accessibili tramite piattaforme online in funzione di differenti aspetti, come violenza, sessualità, gioco d’azzardo, linguaggio volgare o altro, per rendere possibile una limitazione dell’accesso ai contenuti in funzione di tali categorie. I sistemi di controllo parentale consentono ai genitori di limitare l’accesso dei minori a Internet sulla base di un elenco dei contenuti adatti o di un filtraggio di quelli dannosi per i bambini.
Il nuovo articolo 28 bis della direttiva – ha motivato il comitato – impone agli operatori delle piattaforme di condivisione video di adottare misure adeguate per tutelare i minori ed eliminare i contenuti che istigano all’odio. Tra le misure adeguate vengono elencate le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell’età, l’etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale. Dato il rapido sviluppo tecnologico, il contenuto di tali misure non può essere determinato sotto forma di disposizione giuridica dettagliata. Ma inserire nei considerando alcune osservazioni esplicative sulle singole misure può contribuire a un’interpretazione uniforme della direttiva da parte dei fornitori di servizi e delle autorità di regolamentazione”.
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