Durante i giorni del lockdown “non poteva intimarsi la delocalizzazione entro un termine a pena di chiusura alla sala giochi che si trovava a meno di 500 metri da una
Durante i giorni del lockdown “non poteva intimarsi la delocalizzazione entro un termine a pena di
chiusura alla sala giochi che si trovava a meno di 500 metri da una chiesa durante lo stato di pandemia con l’attività ferma e, quindi, nella momentanea impossibilità di correre il rischio di favorire la ludopatia”.
Il Consiglio di Stato interviene nell’appello presentato da una sala giochi di Castelfranco in Emilia ricorsa contro i provvedimenti assunti dall’Unione dei Comuni del Sorbara che avevano imposto la chiusura della sala scommesse perché ubicata a una distanza inferiore a 500 mt da uno dei luoghi sensibili indicati dalla normativa per il contrasto alla ludopatia, obbligandola quindi a delocalizzare proprio durante il periodo del lockdown.
“…si pensi all’estrema difficoltà di muoversi sul mercato alla ricerca di una nuova sede che rispetti le distanze, in un periodo in cui la maggior parte delle attività sono chiuse – afferma Palazzo Spada – e la valutazione delle prospettive economiche era aleatoria, anche perché non si era in grado di stabilire
quando lo stato di emergenza sarebbe cessato”.
Secondo il giudici del Consiglio di Stato è inoltre necessario accertare la situazione in cui versa il comune di Castelfranco Emilia: cioè è necessario verificare quali sono le parti del territorio verso cui sia possibile, in astratto, effettuare la delocalizzazione, per poi valutare la concreta possibilità
(anche commerciale) di installarvi una sala giochi, tenendo conto anche delle limitazioni che dovessero derivare dallo strumento urbanistico.
Palazzo Spada ha quindi richiesto una consulenza tecnica d’ufficio che chiarisca “quali siano le porzioni del territorio del comune di Castelfranco Emilia che si trovino a una distanza di oltre 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dai
luoghi di culto, dagli impianti sportivi, dalle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, dalle strutture ricettive per categorie protette, dai luoghi di aggregazione giovanile e dagli oratori; dopo aver individuato le aree con tali caratteristiche, le descriva sul piano
urbanistico per verificare se tra le destinazioni d’uso consentite via sia anche l’apertura di una sala giochi;
esprima, infine, le proprie valutazioni, quanto alle aree che residuino dopo le verifiche di cui ai punti precedenti, sulla concreta possibilità di individuare degli immobili per potervi insediare l’attività, nonché sulla effettiva possibilità (anche in considerazione della potenziale redditività commerciale dell’ubicazione in tali aree) di svolgere l’attività di sala giochi conseguendo un ragionevole utile d’impresa”.
PressGiochi
Fonte immagine: pressgiochi.it
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