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Delega settore agricolo. Ok della Comm. Finanze a riordino ippica e disciplina scommesse

La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole al decreto di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.

17 Febbraio 2016

La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole al decreto di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.

La relatrice Sabrina Capozzolo Pd, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ha richiamato il comma 2-bis, introdotto dalla XIII Commissione, recante principi e criteri direttivi della delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

 

Camera. Definire chiaramente modalità di costituzione della Lega Ippica

 

In tale contesto viene previsto:

a) il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l’introduzione della tassazione sul margine (cioè del differenziale tra raccolta e vincite) per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo che una parte dell’aliquota sia destinata alla filiera ippica, nonché prevedendo un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) l’istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse destinate al settore ippico ai sensi delle lettere c) e d) del medesimo comma 2-bis, prevedendo in tale ambito che Pag. 107l’iscrizione alla Lega ippica sia consentita agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti;

c) nei primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

c-bis) che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinate all’ippica, nonché la quota pari all’1,4 per cento del maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco leciti, operata dall’articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, siano assegnate alla Lega ippica;

d) che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all’80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

 

 

In merito, Capozzolo ricorda che la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, contemplava, all’articolo 14, lettera ff), nell’ambito di un più generale riordino della disciplina dei giochi pubblici, specifici principi e criteri di delega per il rilancio del settore ippico, che sono in parte ripresi dal comma 2-bis dell’articolo 9 del disegno di legge in esame. Tale parte della delega fiscale non è stato peraltro esercitata dal Governo.

In dettaglio, ha spiegato la relatrice, la richiamata lettera ff) dell’articolo 14 della legge n. 23 prevede:

1) l’istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; la previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; in tale ambito veniva stabilito che il concorso statale finalizzato all’istituzione e al funzionamento della Lega ippica fosse definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del relativo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);

2) un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017;

3) l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché Pag. 108alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l’amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell’ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la destinazione al pagamento delle vincite di una percentuale della raccolta totale compresa tra il 74 e il 76 per cento.

 

 

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