Dalla revisione dell’Irpef e dell’Ires alla razionalizzazione dell’Iva. È composta da 10 articoli la bozza (leggi sotto il testo integrale) di delega al governo per la revisione del sistema fiscale,
Dalla revisione dell’Irpef e dell’Ires alla razionalizzazione dell’Iva. È composta da 10 articoli la bozza (leggi sotto il testo integrale) di delega al governo per la revisione del sistema fiscale, che è stata prima discussa in una riunione della cabina di regia, alla quale hanno partecipato il premier Mario Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco e i capi delegazione delle forze politiche che sostengono l’esecutivo, e poi approvata dal Consiglio dei ministri, al quale però non hanno partecipato i ministri della Lega.
IRPEF – Ridurre gradualmente le aliquote medie Irpef «anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili». È uno degli obiettivi indicati nella bozza della legge delega di riforma del fisco. Garantendo la progressività si deve inoltre puntare anche a ridurre gradualmente «le variazioni eccessive delle aliquote marginali».
IRAP – Attuare un «graduale superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)» garantendo «in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario». Lo prevede la bozza della delega fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il superamento dell’Irap completa, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, e la revisione dell’imposizione sui redditi personali e su quelli d’impresa.
IVA – Nella Relazione illustrativa allegata alla bozza di delega fiscale al vaglio del Governo viene messo in evidenza che «un pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di Iva e altre imposte indirette». Per i primi «particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale». Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, «il sistema sarà revisionato, in coerenza con l’European Green Deal, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)
La riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.
Il comma 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitarsi, attraverso l’emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge e individua i principi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi.
Gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:
I commi da 2 a 6 disciplinano la procedura volta all’emanazione dei singoli decreti legislativi.
In particolare il comma 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, con possibilità di proroga del termine per l’espressione del parere di ulteriori venti giorni, i caso di complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi da esaminare. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
Il comma 3, disciplina l’ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri già espressi dalla suddette Commissioni parlamentari: in tal caso i testi vengono nuovamente trasmessi alle Camere con le osservazioni, le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, in modo da consentire al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo e di indirizzo. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il comma 4 regola l’ipotesi in cui i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadono nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente: in tali casi i termini di delega sono prorogati di novanta giorni.
Il comma 5, stabilisce che l’introduzione, nei decreti legislativi attuativi, di nuove norme debba avvenire mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
Il comma 6 delega il Governo ad adottare, sempre entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti di cui al comma 1, e secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5, uno o più decreti legislativi per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili.
Infine, il comma 7 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
Art. 2
(Modifiche del sistema nazionale della riscossione)
La ratio della delega in esame, è quella revisionare il modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione, per potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e semplificare il sistema nel suo complesso.
In tale ottica, i principi e i criteri direttivi sono volti a:
– riformare l’attuale meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione attraverso l’uso di più evolute tecnologie e forme di integrazione e interoperabilità del sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione (comma 1, lett. a);
– eliminare le duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali con conseguente riduzione dei costi (comma 1, lett. a);
– individuare un nuovo modello organizzativo, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, superando l’attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate – riscossione, garantendo comunque la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità, in attuazione della riserva di legge espressamente contemplata dall’articolo 97 della Costituzione (comma 1, lett. b e c).
Articolo 3
(Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)
Il comma 1, lettera a) prevede che il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, secondo principi e criteri di progressiva evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale che preveda l’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti dall’impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), che sui redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società (Ires).
Il comma 1, lettera b) dispone che la revisione del sistema dell’imposizione personale sui redditi deve garantire anche il rispetto del principio di progressività dell’Irpef, la graduale riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, peculiarmente per incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito, nonché per promuovere l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili. Deve, inoltre, assicurare la riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef.
Per aliquote medie e marginali effettive si intendono quelle derivanti dall’applicazione dell’Irpef senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
Il comma 1, lettera c) prevede il riordino delle deduzioni e delle detrazioni irpef, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano della equità ed efficienza dell’imposta, mentre la lettera d) dispone che la delega in materia di irpef deve attenersi ad un principio di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio al fine di contenere gli spazi di elusione che si possono venire a creare nell’ambito della predetta imposta.
Il comma 2 dispone che l’attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo deve avvenire nei limiti delle risorse di cui all’articolo 11, comma 2, della presente legge.
Art. 4
(Revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa)
La delega in materia di IRES e di tassazione del reddito di impresa dovrà innanzitutto garantire la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d’impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale (comma 1, lettera a).
Conseguentemente, anche allo scopo di eliminare ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole, la delega fiscale ha come fine quello di pervenire all’applicazione di un’unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
I decreti legislativi attuativi del presente articolo introdurranno, quindi, norme volte a limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese (comma 1, lettera d).
La delega intende, inoltre, perseguire la semplificazione, la stabilità del sistema di tassazione dell’IRES.
Tali fini, comprensivi della riduzione degli oneri di gestione a carico delle imprese sarnno raggiunti anche attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, avuto anche riguardo alla disciplina degli ammortamenti (comma 1, lettera b)
Più in generale, infine, per tenere conto dei mutamenti intervenuti nel corso degli anni nel sistema economico, i decreti delegati revisioneranno la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile (comma 1, lettera c).
Art. 5
(Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)
Un altro pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette.
Quanto a quelli in tema di IVA (comma 1, lettera a), particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale.
Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica (comma 1, lettera b), il sistema sarà revisionato, in coerenza con l’European Green Deal, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.
Art. 6
(Graduale superamento dell’IRAP)
Il Governo è ben conscio che la revisione dell’imposizione sui redditi personali e su quelli d’impresa potrà dirsi completa solo procedendo ad un graduale superamento dell’IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
Art. 7
(Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati)
L’articolo 8 reca la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati. Essa si muove secondo due direttrici:
Art. 8
(Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef)
Il comma 1, lettera a) dispone che il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la revisione del sistema delle addizionali comunali e regionali all’Irpef prevedendo la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati tali da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef stabilita dalla legge statale.
La predetta revisione deve prevedere per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l’automatica applicazione di aliquote dell’addizionale all’Irpef maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all’Irpef maggiorate nella misura obbligatoria [comma 1, lettera b)].
La revisione del sistema delle addizionali prevede per i comuni che la facoltà di applicare un’addizionale all’Irpef sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull’Irpef. La manovrabilità della sovraimposta comunale sull’Irpef da parte dei comuni deve garantire ai stessi enti un gettito complessivo corrispondente a quello attualmente ottenuto dall’applicazione dell’aliquota media dell’addizionale all’Irpef [comma 1, lettera c)].
Il comma 2 prevede che in attuazione, poi, dei principi del federalismo fiscale e per rafforzare i principi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 devono altresì introdurre la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
Il comma 3 stabilisce che le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.
Art. 9
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)
L’articolo 10 risponde all’esigenza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale vigente, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell’applicazione delle norme e coerenza dell’impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l’elevato contenzioso.
Tale esigenza, già riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938, è stata evidenziata anche dalla Commissione europea e ripresa dal documento conclusivo della Commissione congiunta della 6^ (Finanze) Senato e VI (Finanze) Camera, in data 20 giugno 2021, secondo cui l’obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell’atto originario sia negli atti di modifica.
Nello specifico, l’individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente.
Sebbene nei decenni si sono succedute numerose iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l’incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l’altro la compliance dei contribuenti. Pertanto, un intervento di riordino e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 10 delega il Governo ad adottare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi correttivi, previsti dall’articolo 1, comma 7 – uno o più decreti legislativi volti a codificare le disposizioni legislative vigenti, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l’accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
Il comma 2 individua i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi ai fini della redazione dei decreti legislativi volti a codificare la normativa fiscale vigente:
I commi 3 e 4 indicano i termini e le procedure per l’adozione dei decreti legislativi.
Il comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo possa adottare ulteriori decreti legislativi correttivi dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla relativa adozione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)
1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale;
2) all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dell’attuazione della presente legge;
Art. 2
(Modifiche del sistema nazionale della riscossione)
Articolo 3
(Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)
1) l’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società (Ires);
2) l’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) ai redditi diversi da quelli di cui al n. 1) e la sua revisione secondo i principi specificati alla lettera b);
1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili;
2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef;
Nell’applicazione dei numeri 1) e 2) si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall’applicazione dell’Irpef senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
Art. 4
(Revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa)
Art. 5
(Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)
Art. 6
(Graduale superamento dell’IRAP)
Art. 7
(Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati)
1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;
2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;
3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest’ambito;
Art. 8
(Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef)
Art. 9
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
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