In Commissione finanze del Senato approdono gli emendamrnti alle Delega fiscale che all’articolo 13 reca il riordino del settore dei giochi pubblici. Sono 29 gli ememndamenti presentati a Palazzo Madama,
In Commissione finanze del Senato approdono gli emendamrnti alle Delega fiscale che all’articolo 13 reca il riordino del settore dei giochi pubblici.
Sono 29 gli ememndamenti presentati a Palazzo Madama, ai quali si aggiungono due ordini del giorno che riportiamo di seguito.
Art. 13
13.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, le parole da: “del contemperamento” fino a “proventi di attività criminosa”, sono sostituite dalle seguenti: “che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d’azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose.”
13.2
Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d’azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»
13.3
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita
Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino a: sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.
Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili.
13.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, le parole da: “del contemperamento” fino a: “sui giochi” sono sostituite dalle seguenti: “della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.”
Comma 2 lettera a) le parole: “a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile” sono sostituite dalle seguenti: “a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d’azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile”.
13.5
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
“a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo (D. G. A.) ed il gioco d’azzardo minorile, quali:
1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell’evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;
2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall’azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell’agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l’utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;
3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l’acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.
4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;
5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;
6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;
7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;
8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;
9) introduzione dell’obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;
10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;
11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d’ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;
13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell’offerta;«
13.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, lettera a) le parole: “a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile” sono sostituite dalle seguenti: “a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d’azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile”.
13.7
Al comma 2, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi.”
13.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: “quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili.”
13.11
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e frequentati da soggetti più vulnerabili;».
13.12 (id. a 13.13)
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l’offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»
13.13 (id. a 13.12)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l’offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;”
13.14
Al comma 2, lettera c), dopo le parole «relativa sicurezza e controllo», aggiungere le seguenti parole: «nonché con previsione della competenza esclusiva, anche rispetto alle singole Regioni, della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle regole relative alla collocazione territoriale dei luoghi di offerta del gioco.».
13.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: “nell’offerta di gioco” aggiungere le seguenti: “e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio”.
13.16
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: “per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco” inserire le seguenti: “e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,«
13.17
Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonchè»
13.18
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonchè previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell’offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;”
13.19 (id. a 13.20, 13.21)
Al comma 2, lett. e), aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.”
13.20 (id. a 13.19, 13.21)
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»
13.21 (id. a 13.19, 13.20)
Al comma 2, lett. e), dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.».
13.22
Al comma, 2, dopo la lett. e) inserire la seguente: «e-bis) l’attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»
13.23
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: “e i loro punti di offerta del gioco” con le seguenti: “e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d’azzardo e la ludopatia”.
13.24
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: “(payout)” inserire le seguenti: “possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d’azzardo e la ludopatia”.
13.25
Al comma 2, lett. h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle Regioni e ai Comuni in funzione della provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d’azzardo.”
13.26
Al comma 2, lett. h, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «A far data dal 1° gennaio 2024 l’Imposta sugli Intrattenimenti di cui al Dpr 640/72 è soppressa.».
13.27
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
“i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;«
13.28 (id. a 13.29)
Orsomarso, Castelli, Maffoni, Melchiorre, Tubetti
Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».
13.29 (id. a 13.28)
Al comma 2, lettera o), le parole “di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza”: sono sostituite dalle seguenti: « d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».
A questi si aggiunge l’emendamento 2.25 a firma Garavaglia, Borghesi
Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: «micro-tributi», inserire le seguenti: «compresa l’imposta di sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».
Gli ordini del giorno
G/797/12/6
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,
premesso che,
il provvedimento in esame all’articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il “riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.”;
il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell’adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;”;
considerato che:
in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto “organizzativo”, affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;
in base all’attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all’IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all’IVA; dalle quote del fondo perequativo;
fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l’invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell’evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l’attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;
nell’ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,
impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all’articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:
1) un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite;
2) l’assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l’applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici;
3) un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi on line, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.
G/797/13/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;
in particolare, l’articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;
ad oggi l’obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di verifica identificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l’operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all’articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);
valutato altresì che:
per l’intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell’autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
dall’introduzione del meccanismo dell’autocertificazione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione,
nell’incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l’intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili;
impegna il Governo
a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, la disciplina riguardante le procedure per l’importazione, la commercializzazione e l’installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|