02 Novembre 2024 - 15:34

Delega fiscale: Anbi, New Asgi e Anesv segnalano le problematiche dell’amusement

Autocertificazione in luogo dell’omologazione e soppressione dell’Imposta sugli Intrattenimento per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS. Sono queste le principali richieste che arrivano dal mondo dell’amusement

22 Maggio 2023

Autocertificazione in luogo dell’omologazione e soppressione dell’Imposta sugli Intrattenimento per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS.

Sono queste le principali richieste che arrivano dal mondo dell’amusement rappresentato dalle associazioni ANBI, NEW ASGI e ANESV alla Commissione finanze della Camera dove si discute in queste settimane la Delega fiscale che all’articolo 13 contiene il riordino dei giochi pubblici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in applicazione dell’art. 38 della l. 388/2000 ha elaborato le regole tecniche e amministrative per il gioco con vincita in denaro e per quello di puro intrattenimento, senza vincita in denaro, introducendo una procedura di omologazione che, con qualche differenza, assimila gli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, con vincita in denaro, e gli altri giochi automatici per famiglie. E’ stato determinato un processo che
assegna a organismi terzi la verifica della conformità alle nuove regole tecniche introdotte nel 2021, sia per i giochi di nuova produzione che per ogni singolo apparecchio in esercizio, attribuendo ai gestori, con normazione secondaria, un obbligo che la legge citata assegna solo a “produttori e importatori” e limitava all’omologazione di un solo prototipo per apparecchio.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, solo gli apparecchi che hanno ottenuto un nulla osta dall’ADM possono essere installati, mentre quelli in esercizio, che hanno ottenuto un’autorizzazione di carattere provvisorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Ognuno delle decine di migliaia di apparecchi automatici senza vincite in denaro, di puro intrattenimento o con premi in peluche o oggettistica di modico valore deve essere sottoposto a una omologazione che costa assai di più del valore intrinseco degli apparecchi stessi, e impone il rispetto di regole tecniche emanate successivamente alla sua immissione sul mercato.

Gli Enti di verifica riconosciuti da ADM, il cui numero si conta sulle dita di una mano, già da qualche mese non accettano di sottoporre a verifica gli apparecchi già in esercizio ma solo quelli di nuova produzione, rispettando alla lettera il dettato dell’articolo 38 che invece ADM non ha applicato correttamente, estendendo ai gestori con un provvedimento direttoriale obblighi non previsti da una legge. La legge 388/2000 prevedeva l’omologazione di soli prototipi di nuovi
giochi da parte di importatori e produttori, invece il provvedimento applicativo, emanato vent’anni dopo, estende gli obblighi anche ai gestori e prevede non la omologazione di un prototipo per apparecchio, da estendere a tutti gli esemplari prodotti successivamente, bensì la omologazione di ogni singolo apparecchio in esercizio, spostando l’obbligo a carico dei gestori.

Le richieste dei gestori:
1) Autocertificazione in luogo dell’omologazione: è necessario scongiurare il pericolo di dover rottamare migliaia di apparecchi, tra i quali quelli prodoƫ prima del 2003, le cui ditte produttrici spesso hanno chiuso e non sono in grado di fornire i documenti tecnici per l’omologazione di ogni singolo apparecchio di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS. Tali giochi non destano alcun allarme sociale ma costituiscono un divertimento intergenerazionale per famiglie. Pertanto è quanto mai necessario eliminare l’obbligo di omologazione dei singoli apparecchi, prevedendo, se del caso, la presentazione di un’autocertificazione dell’esercente relativa agli elementi tecnici dell’apparecchio e delle modalità di funzionamento ai fini del loro censimento da parte di ADM.

2) Soppressione dell’Imposta sugli Intrattenimenti per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS:

L’ISI sugli apparecchi senza vincite in denaro costituisce un geƫto veramente irrisorio, pari ad 11 milioni di euro, per le casse dello Stato, ma impone
tuttavia una serie di gravosi adempimenti a carico dei gestori, connessi alla iper regolamentazione prevista dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, costretta a vigilare su decine e decine di migliaia calciobalilla e cavallini a gettone o moneta, depotenziando inevitabilmente l’attività di controllo su altre forme di gioco legale che necessitano di maggiore attenzione. Pagare una sovrattassa per offrire ai cittadini aƫvità ludico sportive come il biliardo, il bowling o per consentire ai bambini di vincere un peluche o altri premi di modico valore – per legge non superiori a 20 euro – costituisce un adempimento che non comporta alcun vantaggio per l’Erario ma impone una serie di adempimenti di carattere regolatorio – la registrazione di ogni apparecchio e dei suoi eventuali spostamenti in un database di ADM – e conseguentemente un’attività di vigilanza e riscossione enormemente più costosa per il bilancio pubblico rispetto al gettito, modestissimo, dell’imposta incassata.

La disciplina dell’ISI presenta aspettiti degni di una soppressione: l’imposta, liquidata forfetariamente, è dovuta anche relativamente agli apparecchi da trattenimento in uso gratuito negli oratori e scuole, ad esempio per i Calcio Balilla e i tavoli da Ping Pong.

Si richiede pertanto che sia soppresso il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

 

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