Il comma 5 del Decreto Reddito di cittadinanza e quota 100 in materia di apparecchi da gioco dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di
Il comma 5 del Decreto Reddito di cittadinanza e quota 100 in materia di apparecchi da gioco dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
Si rammenta che l’articolo 39, comma 13-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, aveva demandato al MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare; le modalità di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo.
In attuazione della disposizione dell’articolo 39 richiamato, in riferimento alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., sono stati emanati rispettivamente i decreti del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1° luglio 2010 che stabiliscono i termini e le modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti del PREU.
In particolare i due decreti direttoriali (articolo 6) dispongono che i concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
– il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
– il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
– il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
– il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell’anno solare successivo.
Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell’anno successivo e l’importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
PressGiochi
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