Al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico il Decreto pensioni/RdC in fase di approvazione definitiva va a modificare il
Al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico il Decreto pensioni/RdC in fase di approvazione definitiva va a modificare il regime sanzionatorio previsto dalla legge del 1989 n. 401 all’articolo 4.
Il comma 6 dell’articolo 27 infatti prevede in particolare:
– il comma 1, lettera a), aumenta le pene, per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 mila euro (rispetto al testo previgente che prevede la sola reclusione da sei mesi a tre anni). La stessa pena è applicabile a chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
– il comma 1, lettera b), prevede la sostituzione del riferimento alla “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” con quello alla “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
– il comma 1, lettera c), inserisce un nuovo comma (4-quater), ai sensi del quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.
Il comma 7, infine, modifica l’articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro.
In tale contesto, viene inserita una nuova sanzione, prevista dalla lettera f-quater) incisa nel comma 9 dall’articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.
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