E’ stato dichiarato inammissibile l’emendamento De Bertoldi di Fratelli D’Italia presentato durante la discussione in Commissione in Senatto del decreto Sostegni relativo al rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco
E’ stato dichiarato inammissibile l’emendamento De Bertoldi di Fratelli D’Italia presentato durante la discussione in Commissione in Senatto del decreto Sostegni relativo al rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
La proposta mirava ad inserire misure:
Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: ”9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco”. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata».
Misure simili sono erano state proposte anche in un emendamento del M5S a firma Barbara Guidolin, ugualmente dichiarato inammissibile.
PressGiochi
Fonte immagine: https://www.lavocedelpatriota.it
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