15 Novembre 2024 - 18:33

Decreto Sostegni. Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio, incluse sale giochi

L’articolo 30, comma 1, del Decreto Sostegni proroga (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone

26 Marzo 2021

L’articolo 30, comma 1, del Decreto Sostegni proroga (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi incrementato- puntualizza oggi il Dossier del Servizio Studi del Senato – lo stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

Le disposizioni in esame novellano l’art. 9-ter, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori, convertito dalla legge n. 176 del 2020), prorogando i termini temporali ivi previsti.

Il comma 1, lettera a) – modificando il comma 2 dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 137 – esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologiche da COVID-19.

Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico – elencate dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 (“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”). Si tratta di:

 

  1. a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L’esonero in parola era già stato previsto dall’art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest’ultimo termine è quindi prorogato al 30 giugno.

 

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