Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno selezionato gli emendamenti considerati prioritari nella discussione del Decreto Sostegni. Di seguito tutti gli emendamenti relativi ai giochi: De Bertoldi Dopo l’articolo,
Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno selezionato gli emendamenti considerati prioritari nella discussione del Decreto Sostegni.
Di seguito tutti gli emendamenti relativi ai giochi:
De Bertoldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 5-bis. (Interventi in materia di versamenti PREU di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell’esercizio al quale si riferiscono. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione».
Testor, Borghesi, Siri
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 6-bis. (Proroga versamenti Preu)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio dovuti a titolo di rate residue del saldo del quinto bimestre 2020, come previste dall’articolo 13-nonies del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e di versamenti per secondo e terzo bimestre 2021, sono sospesi fino al 25 luglio 2021. Le somme dovute sono versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata il 30 luglio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2021.
2. A decorrere dal 1 maggio 2021 è abrogato l’aumento delle misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, definito dall’articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con decorrenza 1 gennaio 2021 e si applicano le misure fissate, rispettivamente, al 23,85 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,50 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). A decorrere dal 1º gennaio 2023, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate, rispettivamente, al 24,00 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e all’8,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b).
Laniece, Ferrazzi, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Steger
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 30-bis. (Imposta sugli intrattenimenti)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l’imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 41».
Pittella
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 40-bis. (Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)
1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1º gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021. Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: ”550 milioni” con le seguenti: ”522,5 milioni”»
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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