24 Novembre 2024 - 12:56

Decreto rilancio. Servizio Studi: “Dal rinvio della lotteria dello scontrino mancheranno maggiori entrate previste per il 2020”

Il Decreto rilancio all’esame della Camera differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge

01 Giugno 2020

Il Decreto rilancio all’esame della Camera differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

In relazione a tale differimento- afferma il Servizio Studi –  la RT stima un risparmio di spesa di 19,4 milioni, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative. In proposito appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di minor spesa, tenuto conto che in occasione di un analogo recente rinvio, sia pure di carattere infrannuale (art. 20, comma 1, del DL n. 124/2019), la relazione tecnica (cfr. AS 1638, XVIII leg., cfr. RT di passaggio aggiornata alle luce modifiche introdotte dalla Camera) non attribuì risparmi di spesa al differimento semestrale della lotteria.

Quanto agli effetti sul gettito, si segnala comunque che alla lotteria erano inizialmente associate previsioni di recupero di entrate, sebbene non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tuttavia l’articolo 20, comma 1, del DL n. 124/2019, modificando il citato comma 540, ha previsto altresì la possibilità per il consumatore di segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate un eventuale rifiuto dell’esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell’acquisto. In relazione a tale previsione, la relazione tecnica stimava, in virtù dell’operare di un effetto deterrenza, maggiori entrate in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che il differimento disposto dall’articolo in esame appare suscettibile di far venire meno il suddetto effetto di maggiore entrata per l’anno 2020.

 

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