24 Novembre 2024 - 19:19

Decreto giochi online. La Commissione finanze della Camera chiede l’indizione immediata della gara del Lotto

Nella giornata di ieri, la Commissione finanze della Cemera dei deputati, dopo aver audito il generale della Guardia di Finanza Luigi Vinciguerra, ha avviato la votazione del parere relativo allo

22 Febbraio 2024

Nella giornata di ieri, la Commissione finanze della Cemera dei deputati, dopo aver audito il generale della Guardia di Finanza Luigi Vinciguerra, ha avviato la votazione del parere relativo allo schema di decreto per il riordino dei giochi online. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno esprersso parere contrario, prersentando proprie proposte che tuttavia non sono state poste in votazione in quanto il parere illustrato dal relatore Fabrizio Sala è stato approvato dalla Commissione.

Di seguito il parere formulato con le relative condizioni e osservazioni:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

ritenuto che uno degli obiettivi primari dello schema di decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza;

considerato altresì, a tale riguardo, che tra le forme della raccolta del gioco a distanza esiste anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui attuale concessione scade sì alla fine del prossimo anno, il 30 novembre 2025, ma la cui relativa riattribuzione con gara, e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata è di circa diciotto mesi, onde risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una apposita norma da inserire nella versione finale del predetto decreto legislativo;

posto che, ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, appare opportuno prevedere, ai soli fini sociali, forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi che siano funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile e che consentano la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, con l’indicazione del logo o del marchio dell’azienda del concessionario che promuove il messaggio medesimo;

richiamato il contenuto dell’articolo 6, comma 5, lettera o), che prevede, ai fini della concessione, l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia;

osservata in tale quadro l’esigenza di evitare che il concessionario, o il gruppo societario titolare di concessione, possa gestire, direttamente o indirettamente, più siti di gioco presenti sul web, senza essere titolare di altrettante concessioni, comunque non superiori ad un massimo di cinque;

rilevata a tal fine l’opportunità di integrare l’articolo 6, comma 5, lettera o), precisando che l’esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito internet a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l’obbligo per il medesimo concessionario di associare a ciascun sito o app di gioco il proprio marchio denominativo e/o figurativo di pertinenza;

richiamato altresì il contenuto dell’articolo 6, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola app per ciascuno dei giochi oggetto di concessione;

rilevata in proposito l’esigenza di chiarire che con il termine app di gioco si Pag. 40intende uno strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario, che va distinto dall’area operativa del sito internet del concessionario;

richiamate le disposizioni dell’articolo 6, comma 8, lettera c), che stabiliscono, tra le condizioni minime del contratto di gioco, l’unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, l’improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché la gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

rilevata l’opportunità, ai fini di una migliore tracciabilità dei flussi finanziari, di introdurre anche il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco;

segnalata l’esigenza di rendere effettiva l’applicazione delle misure di tutela e protezione del giocatore di cui all’articolo 15 dello schema di decreto, sin dalla sua entrata in vigore;

tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui il danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia cagionato con dolo;

ritenuto opportuno, infine, che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente decreto legislativo confluiscano tutte nel fondo per l’attuazione della delega fiscale;

preso atto dei contenuti dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il 20 dicembre 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

1) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo tra l’altro:
1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;
1.2. una selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d’asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;
1.3. l’eventuale versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell’aggiudicazione e a quello dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
1.4. l’eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell’aggio del concessionario;
1.5. l’eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell’occasione dell’ultima gara in materia;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di:

a) prevedere, con riferimento agli articoli 3 e 15, ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, l’impiego di forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi ai soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico, e con l’indicazione del logo o del marchio dell’azienda del concessionario che promuove il messaggio;

b) integrare l’articolo 6, comma 5, lettera o), precisando che l’esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito internet a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l’obbligo per il medesimoPag. 41 concessionario di associare a ciascun sito o app di gioco il logo o marchio dell’azienda del concessionario;

c) riformulare la lettera d) del comma 6, dell’articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di app di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;

d) all’articolo 6, comma 8, lettera c), introdurre il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco;

e) modificare l’ultimo periodo dell’articolo 20, al fine di limitare l’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;

f) modificare l’articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

 

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