16 Novembre 2024 - 12:55

Decreto fiscale in Gazzetta ufficiale: ecco in definitiva le novità sui giochi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto fiscale che dedica al Titolo 2 all’introduzione di nuove disposizioni in materia di giochi. Ecco tutte le novità in sintesi:

28 Ottobre 2019

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto fiscale che dedica al Titolo 2 all’introduzione di nuove disposizioni in materia di giochi.

Ecco tutte le novità in sintesi:

Proroga gare scommesse e Bingo – Il termine per indire le gare per le concessioni di scommesse e bingo slitta al 30 giugno 2020. Il costo per le sale scommesse sarà 7.500 euro e per i corner di 4.500 euro. La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara.

Introduzione Awp- R – La norma fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP. La nuova tipologia di apparecchi AWPR conterrà alcune innovazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e di quello minorile, quali, ad esempio, l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria.

Aumento del Preu per Awp e Vlt – A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento.

Registro operatori di gioco – A decorrere dall’esercizio 2020, viene istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Blocco pagamenti verso operatori privi di concessione – Le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione.

Agente sotto copertura – Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui.

Maggiori controlli su violazioni ed imposte – la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.

Omesso versamento dell’imposta unica – Con la norma in esame si prevede che in caso di accertamento dell’imposta dovuta, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva.

 

Lotteria degli scontrini – I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

PressGiochi

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