23 Novembre 2024 - 12:52

Decreto fiscale: la Commissione aggiunge all’art. 18 disposizioni su lotterie e Casinò di Campione

L’articolo 18 del Decreto fiscale dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. Con l’approvazione dell’emendamento

28 Novembre 2018

L’articolo 18 del Decreto fiscale dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018.

Con l’approvazione dell’emendamento 18.3 (testo 2), la Commissione in sede referente propone l’inserimento di due nuovi commi. Vi si prevede che gli enti del terzo settore possano effettuare lotterie al fine di finanziare progetti filantropici. Inoltre, la Commissione propone una modifica di carattere formale con l’approvazione dell’emendamento 18.1.

 

In particolare, il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016):

a)   il comma 540 viene sostituito in modo da rinviare al 1° gennaio 2020 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi precedentemente prevista decorrere dal 1° gennaio 2018. Il comma introduce inoltre la limitazione dell’ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni. Rimangono fermi i requisiti previsti dalla formulazione precedente: contribuenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione;

b)  viene abrogato il comma 543, che, nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, disponeva l’attuazione in via sperimentale, a decorrere dal 1° novembre 2017, della lotteria nazionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito e di credito;

c)   il comma 544 è sostituito. Nella nuova formulazione si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, (anziché a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. La nuova formulazione del comma prevede inoltre che il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 non si applichi alla lotteria.

 

Il comma 2, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, dispone l’istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si fa quindi rinvio all’articolo 26 per la definizione delle relative coperture finanziarie.

 

L’emendamento 18.3 (testo 2) propone di inserire i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis stabilisce che gli enti del terzo settore possano effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500. Le lotterie possono essere organizzate anche con l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. Il successivo comma 2-ter demanda ad un decreto – di natura non regolamentare – del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità tecniche di realizzazione delle lotterie, con riferimento, in particolare, alle modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

 

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