15 Novembre 2024 - 08:29

Decreto fiscale: avviati alla Camera i lavori per l’esame finale

Dai giochi 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da erogare nel 2021

09 Dicembre 2021

Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera dei Deputati hanno avviato l’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili già approvato dal senato. Relatori al provvedimento sono, per la VI Commissione, l’on Baratto, e per la XI Commissione, l’on. Renata Polverini.

Tra le misure previste dal decreto e, per come modificate al Senato, l’articolo 16 prevede l’attribuzione di risorse alle regioni a statuto speciale e province autonome in attuazione di accordi.

Nello specifico, si attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni.

“I commi 4, 5 e 6 – ha annunciato la relatrice di FI Renata Polverini – attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vin-cita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. Il comma 8 subordina l’attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia”.

Il comma 7, dell’articolo 16, attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, una somma da erogare nel 2021, a titolo di quanto spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022; tale somma è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

Il comma 7 riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma stabilisce la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. La quantificazione – specifica la disposizione – è a titolo definitivo e la somma dovrà essere erogata nel 2021.

La suddetta somma fissata inizialmente in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, con le modifiche apportate in fase di conversione in legge del decreto legge, è stata stabilita in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

Sulla spettanza delle entrate erariali derivanti dai giochi di natura non tributaria – ricorda un dossier del Servizio Studi del Parlamento – è intervenuto l’accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 18 novembre 2021. Con l’accordo lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti gli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. Viene concordato che, per il 2021, con l’art. 16, comma 7, del decreto legge n. 146 del 2021, in esame, le risorse sono attribuite per 50 milioni di euro a ciascuna Provincia e che, per i restanti complessivi 90 milioni, lo Stato troverà idonea copertura in sede di conversione in legge del citato decreto.

Come previsto dall’accordo, inoltre, in sede di manovra di bilancio dovranno essere apportate modifiche alla normativa statutaria che disciplina le entrate delle due province, affinché sulla spettanza delle suddette entrate erariali derivanti dai giochi non possano sorgere contenziosi. L’articolo 169 del disegno di legge di bilancio 2022, recepisce in tal senso l’accordo. In particolare il comma 7, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto (DPR n. 670 del 1972), al fine di includere esplicitamente il gettito delle suddette entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; in sostanza viene estesa la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale. Il comma 8 del medesimo art. 169, inoltre, disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi. La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

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