25 Novembre 2024 - 04:31

Decreto fiscale. 100mila euro per giocare d’azzardo sotto copertura e scoprire le irregolarità

Il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio, prevede tra le proposte ancora sul tavolo di discussione anche l’introduzione del blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione. La proposta introduce

14 Ottobre 2019

Il decreto fiscale collegato alla Manovra di Bilancio, prevede tra le proposte ancora sul tavolo di discussione anche l’introduzione del blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione.

La proposta introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalità attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione all’Agenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia per l’esercizio delle attività di gioco pubblico.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Agente sotto copertura- Al fine di prevenire il gioco minorile ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. La disposizione autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. All’utilizzo del fondo le cui modalità di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Tutte le eventuali vincite conseguenti tali attività di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma riprende quella già contenuta nell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, mai attuata per mancanza dell’emanazione del previsto Regolamento, riformulandola stante l’avvenuto accorpamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito dell’Agenzia delle dogane.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

 

Violazioni fiscali e previdenziali – La norma rafforza i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull’attività. In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

Nuove norme sui fondi di investimento – La norma integra il dettato dell’articolo 24, comma 25 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto è applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma oggi in commento, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo; con l’occasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

 

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