Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di Meta Platform Irelands nei confronti della delibera con cui il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il 14 dicembre 2022,
Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di Meta Platform Irelands nei confronti della delibera con cui il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il 14 dicembre 2022, aveva sanzionato la società all’unanimità per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo (in base al “decreto Dignità”) in quanto aveva permesso ad alcuni utenti business di effettuare su Facebook “sponsorizzazioni” targettizando il pubblico italiano.
Oltre alla sanzione da 750mila euro, era stato imposto a Meta di impedire agli utenti business, su cui già gravava la delibera, la diffusione e il caricamento di ulteriori e analoghi contenuti violativi, in base al principio del notice&staydown.
A segnalarlo è il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, ricordando che si è trattato del primo provvedimento sanzionatorio adottato da un’autorità amministrativa indipendente europea nei confronti di un social media per aver consentito la diffusione di contenuti promozionali il gioco d’azzardo.
Con l’ordinanza il Tar ha dato ragione ad Agcom precisando che, contrariamente a quanto affermato dalla società irlandese, ossia che “Agcom pretende di fatto che Meta Platforms Ireland sorvegli attivamente i contenuti sponsorizzati e perciò le impone di adattare il proprio modello di business [a] un nuovo regime di responsabilità” la misura del notice & stay down invece rappresenta un ordine specifico “limitato ai soli utenti business che hanno pubblicato i post oggetto del procedimento in questione” per i quali Meta “già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una autorizzazione scritta alla pubblicazione della singola inserzione”.
“La sentenza del Tar – commenta Capitanio – conferma ancora una volta l’importanza del ruolo regolatorio svolto da Agcom per imporre anche ai colossi del web il rispetto delle leggi e un maggior controllo dei contenuti che circolano in rete. Contro la piaga del gioco d’azzardo non sono ammissibili leggerezze”.
Come si legge nell’ordinanza:
“Ritenuto che l’istanza cautelare non sia assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, che la ricorrente ha enunciato nei seguenti termini: “l’AGCOM pretende di fatto che Meta Platforms Ireland sorvegli attivamente i contenuti sponsorizzati e perciò le impone di adattare il proprio modello di business un nuovo regime di responsabilità … l’inibitoria di fatto impone l’allestimento di un filtro automatico per i contenuti sponsorizzati e ciò aggrava la violazione della libertà d’impresa di Meta Platforms Ireland. Infatti, Meta Platforms Ireland dovrebbe trasformare il suo intero modello di business con riferimento alle funzionalità pubblicitarie del Servizio Facebook”;
Considerato, infatti, che
– l’ordine contenuto nel provvedimento impugnato appare espressamente limitato ai soli “utenti business” che hanno pubblicato i “post” oggetto del procedimento in questione (come si evince dal tenore testuale del dispositivo dell’ordinanza: “ordina di impedire a ciascuno soggetto autore della sponsorizzazione oggetto del presente procedimento la promozione, attraverso il social network sites Facebook, di contenuti identici o equivalenti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto”);
– anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalità degli “utenti business” che intendano sponsorizzare il gioco d’azzardo, non sembra poterne derivare – come prospettato dalla ricorrente – la necessità di trasformare il modello di business praticato dalla società, atteso che è pacifico che la ricorrente, con riferimento ai contenuti che sponsorizzano il gioco d’azzardo, già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una “autorizzazione scritta” alla pubblicazione della singola inserzione (come previsto dagli standard pubblicitari relativi al servizio Facebook definiti dalla stessa ricorrente);
Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta…”.
PressGiochi
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