24 Novembre 2024 - 23:32

Decreto Dignità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, entra definitivamente in vigore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto, è entrato ufficialmente in vigore da ieri 12 agosto il decreto di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per

13 Agosto 2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto, è entrato ufficialmente in vigore da ieri 12 agosto il decreto di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese.

 

Novità rilevanti coinvolgono in particolare il settore del gioco d’azzardo: dal 2020 slot machine e videolottery dovranno essere dotati obbligatoriamente di lettori di tessera sanitaria allo scopo di non consentire il gioco ai minorenni. Multe di 10mila per ogni apparecchiatura non a norma.

 

Slot machine, gratta e vinci e lotterie istantanee riporteranno, inoltre, la scritta “Questo gioco nuoce alla salute”, mentre potranno adottare il logo “no slot” i pubblici esercizi e i circoli privati che rinunciano a tale attività.

 

Sempre allo scopo di contrastare la ludopatia viene, inoltre, confermato il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.

 

In caso di violazione si va incontro a multe dal 5% al 20% del valore della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiori a 50 mila euro per ogni violazione Tali proventi saranno destinati ad alimentare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

 

Per i contratti di pubblicità in essere al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si continuerà ad applicare la normativa previgente sino a scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa data.

 

Inoltre, il ministero della Salute e quello dell’Economia si occuperanno del monitoraggio sull’offerta dei giochi, anche attraverso l’utilizzo di una banca dati che tenga conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio, riferendone poi al Parlamento.

 

Il settore delle slot, inoltre, contribuirà finanziariamente ad aumentare gli indennizzi grazie anche a una modifica in aumento della misura del PREU (Prelievo unico sui giochi) sugli apparecchi idonei per il gioco.

La misura del prelievo viene rispettivamente rimodulata in sede di conversione, secondo le seguenti aliquote:

  • 19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° settembre 2018
  • 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° maggio 2019
  • 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2020
  • 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2021
  • 19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate dal 1° gennaio 2023.

Nel 2017 la misura del prelievo erariale per slot machine e videolottery era stata fissata rispettivamente al 19% e al 6% dell’ammontare delle somme giocate.

Riportiamo il testo coordinato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi, che reca il testo definitivo dell’art. 9 del Decreto Dignità recante ‘Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo’ alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento.

 

                               Art. 9 
 
              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, (( e in  conformita'  ai  divieti  contenuti
nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta,  relativa
a giochi o scommesse con  vincite  di  denaro  ((  nonche'  al  gioco
d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque  mezzo,  incluse  le
manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni
televisive o radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e  periodica,  le
pubblicazioni in genere, le affissioni e  ((  i  canali  informatici,
digitali e telematici, compresi i social media.  ))  Dal  1°  gennaio
2019 il divieto di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
sponsorizzazioni di  eventi,  attivita',  manifestazioni,  programmi,
prodotti o servizi e a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti  la
cui pubblicita', ai sensi del presente  articolo,  e'  vietata.  Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali  a
estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n.  102,  le  manifestazioni  di  sorte  locali  di  cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. 
  (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti  normativi  nonche'  negli
atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo,  i
disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite  di  denaro  sono
definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 
  1-ter. All'art. 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale
data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono
compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». )) 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma   6,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  di
importo pari al 20 per cento )) del valore della  sponsorizzazione  o
della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni  violazione,
a euro 50.000. 
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e
riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero  della
salute per essere destinati  al  fondo  per  il  contrasto  al  gioco
d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma  946,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   e'   fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018,
(( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1°  maggio
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per  cento  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel  6,6  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il Governo propone  una  riforma
complessiva in materia di  giochi  pubblici  in  modo  da  assicurare
l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco  d'azzardo  e
contrastare il gioco illegale e  le  frodi  a  danno  dell'erario,  e
comunque tale da garantire almeno l'invarianza  delle  corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. )) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante quota parte delle maggiori  entrate  di  cui  al
comma 6. 
                            (( Art. 9 bis 
 
                       Formule di avvertimento 
 
  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere  messaggi
in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute». 
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente  a  tale  data,
per un periodo massimo di dodici mesi. 
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche  sugli
apparecchi  da  intrattenimento  previsti  dall'art.  110,  comma  6,
lettere a) e b); del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree  e
nei locali dove questi vengono installati. 
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi
derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. )) 
                            (( Art. 9 ter 
 
                 Monitoraggio dell'offerta di gioco 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero della  salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume
di gioco e sulla  sua  distribuzione  nel  territorio  nazionale.  Il
monitoraggio considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo  da  gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro  della  salute,  presenta  annualmente  alle  Camere  una
relazione sui risultati del monitoraggio. )) 
(( Art. 9 quater 
 
                     Misure a tutela dei minori 
 
  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento,  di  cui  all'art.
110, comma 6, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
e'  consentito  esclusivamente  mediante  l'utilizzo  della   tessera
sanitaria al fine di  impedire  l'accesso  ai  giochi  da  parte  dei
minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al  presente  comma
privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso  al
gioco devono essere  rimossi  dagli  esercizi.  La  violazione  della
prescrizione di cui al secondo periodo  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. )) 

                         (( Art. 9 quinquies 
 
                            Logo No Slot 
 
  1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le  condizioni  per  il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  identificativo  «No
Slot». 
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot»  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

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