25 Novembre 2024 - 00:40

Decreto ‘Dignità’: le formule di avvertimento sui rischi del gioco d’azzardo

La Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto Dignità), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186

20 Settembre 2018

La Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto Dignità), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto, ed è entrata in vigore il 12 agosto 2018.

In sede di conversione, nell’ambito delle misure per il contrasto alla ludopatia, al capo III, dopo l’articolo 9, è stato aggiunto l’ articoli 9-bis relativo all’introduzione di formule di avvertimento dei rischi connessi al gioco.

 

Come commenta Marco Minoccheri di Astro, si prevede che, «i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo».

Relativamente ai tagliandi delle lotterie istantanee, è demandata ad un decreto del Ministro della Salute (sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave), che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione del contenuto del testo e delle caratteristiche grafiche delle avvertenze in oggetto.

I tagliandi, in ogni caso, dovranno riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura: “Questo gioco nuoce alla salute”.

I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, invece, possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

 

In relazione agli apparecchi d’intrattenimento,- continua Minoccheri – si prevede invece l’apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro sulle cosiddette slot machine e videolottery, nonché nelle aree e nei locali dove esse vengano installate.

 

Le formule di avvertimento per gli apparecchi da intrattenimento introdotte dal comma 2 dello stesso articolo, stabilite al fine di informare gli avventori sui rischi connessi al gioco d’azzardo, devono pertanto essere apposte anche su apparecchi da intrattenimento quali slot machine o videolottery, nonché nelle rispettive aree e nei locali ad essi adibite.

Il contenuto del testo della formula di avvertimento e caratteristiche grafiche delle avvertenze saranno stabilite con apposito Decreto del Ministro della Salute, da emanarsi, in concerto con l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

In ogni caso le formule di avvertimento, di dimensioni tali da essere immediatamente visibili agli avventori, dovranno contenere la dicitura “Questo gioco nuoce alla salute”.

 

Infine, al comma 5 di detto articolo, si dispone che, resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo (articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189) e cioè che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

 

 

Testo:

«Art. 9-bis. (Formule di avvertimento).

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura: “Questo gioco nuoce alla salute”.
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo, dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

 

PressGiochi

×