23 Novembre 2024 - 22:56

Decreto dignità e divieto di pubblicità al gioco: il Tar Lazio conferma la sanzione dell’Agcom

“La finalità promozionale in favore del gioco a pagamento si è infatti concretizzata nel collegamento diretto e univoco presente nella pagina de “Il Giunco.net” a quella del sito internet “Wisecasino”,

22 Ottobre 2021

“La finalità promozionale in favore del gioco a pagamento si è infatti concretizzata nel collegamento diretto e univoco presente nella pagina de “Il Giunco.net” a quella del sito internet “Wisecasino”, favorita dalla particolare modalità di confezionamento dello stesso messaggio. È invero incontestata la presenza di uno specifico link ipertestuale, enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l’attenzione del lettore… la condotta tenuta dalla ricorrente ha concretizzato una comunicazione promozionale del gioco con vincite di denaro, solo apparentemente di tipo informativo, realizzata con modalità tali che la scelta del consumatore/giocatore è indirizzata, se non stimolata, al consumo del gioco d’azzardo, pertanto vietata alla luce dell’art. 9, d.l. n. 87 del 2018”.

Con questa affermazione il Tar del Lazio ha respinto il ricorso de Il Giunco srl al quale AGCOM ha emesso una sanzione di 50mila euro per aver pubblicato sul proprio sito web un collegamento ipertestuale ritenuto attività promozionale del gioco a pagamento, e vietata dal Decreto Dignità.

Infatti, la comunicazione de Il Giunco, secondo il Tar, non rientra tra i tipi di comunicazione esulati dal Decreto Dignità.

“Alla luce delle definizioni recate dalle Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 configura pubblicità indiretta “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto” (art. 3, lettera d); nozione che differisce chiaramente da quella invece riportata dalla ricorrente («tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale»).

Ai sensi delle predette Linee guida (art. 5, paragrafo 5), esulano invece dall’ambito di applicazione del divieto «le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale. Non configurano pubblicità le informazioni, rilasciate su richiesta del cliente – se strettamente pertinenti a quanto richiesto dal cliente e funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli – in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi».

A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione).

Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo”.

 

Relativamente alla richiesta di una riduzione della sanzione, il giudice ha spiegato che “il legislatore ha definito un’unica condotta illecita, ovvero la violazione del divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; dall’altro, ha previsto una forbice edittale, seppure di marcata severità, non avulsa dal caso concreto, avendo infatti stabilito una sanzione di importo pari al venti per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000,00 euro”.

 

Nel frattempo si attende la decisione dello stesso Tribunale amministrativo in merito al ricorso di Goolge multata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per aver consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), in violazione delle norme di contrasto al disturbo da gioco di azzardo.

Nei prossimi giorni lo staff legale che ha seguito la società editrice deciderà se appellarsi o meno al Consiglio di Stato.

PressGiochi

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