22 Dicembre 2024 - 13:32

Decreto ‘Cura Italia’: ecco il testo

E’ stato approvato dal Cdm il maxi decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza Covid-19. “È una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un’alluvione con gli

16 Marzo 2020

E’ stato approvato dal Cdm il maxi decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
“È una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un’alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori”, dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.

 

Tra le misure approvate: aumento di circa 1 miliardo sul Fondo sanitario e più di un miliardo per la Protezione civile. Cassa integrazione in deroga per tutti, dunque anche a chi ha solo un dipendente. Per i lavoratori autonomi 600 euro di ristoro, come una tantum. Slittamento delle scadenze fiscali di Iva e Irpef (la data era quella di oggi). E poi ancora: aiuti a famiglie e lavoratori, come la sospensione delle rata del mutuo sulla prima casa per chi non riceve lo stipendio in questi giorni.

 

Tra i Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza si stabilisce:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

  1. a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;
  2. b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

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