23 Novembre 2024 - 05:25

Decreto Asset: ok dalla Camera, passano le norme che riguardano i rapporti tra operatori di giochi e banche

Nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti

05 Ottobre 2023

Nella giornata di oggi l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici conosciuto come decreto Asset.

Durante il passaggio in Senato, la Commissione VIII ha approvato l’emendamento che introduce, nella norma che disciplina le procedure e gli effetti negativi del de-risking da parte delle banche e degli altri prestatori di pagamento (art. 16 D. Lgs. 231/2007) e che riguarda anche gli operatori del settore dei giochi pubblici.

Si è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

L’emendamento in questione, modifica altresì l’art. 17 riferendo le prescrizioni in esso contenute riguardo all’adeguata verifica della clientela avvengano secondo i crismi dell’art. 18 comma I lett. d), e cioè che essa avvenga in maniera costante, per tutta la durata del rapporto con il cliente. Laddove l’art. 18 del medesimo decreto dispone che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: «d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività».

La disposizione approvata richiederà agli intermediari finanziari l’attuazione di una gestione dei rischi equilibrata, assicurando che le loro decisioni siano basate su informazioni aggiornate, approfondite e non su pregiudizi o informazioni incomplete.

PressGiochi

 

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