23 Novembre 2024 - 06:31

Decreto Aiuti-quater. Lotteria degli scontrini istantanea, previsti crediti d’imposta per aggiornare i registratori di cassa all’emissione dei “QR-code”

L’articolo 8 del decreto recante ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. D.L. n. 176/2022’ cosiddetto Aiuti quater, introduce un credito di imposta rivolto agli operatori

25 Novembre 2022

L’articolo 8 del decreto recante ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. D.L. n. 176/2022’ cosiddetto Aiuti quater, introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

Il comma 1 dell’articolo in esame – spiega oggi il Servizio Studi del Parlamento – riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la trasmissione alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).

L’articolo 18 ha previsto l’avvio di una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini ad uscita istantanea, per questo si rende necessario l’adeguamento degli strumenti telematici utilizzati per la trasmissione dei corrispettivi attraverso i quali è possibile partecipare alla lotteria stessa.

Il Governo nella Relazione trasmessa il 5 ottobre al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così descrive le nuove modalità di emissione dello scontrino necessarie ai fini della lotteria: “L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate e Sogei Spa (in quanto partner tecnologico dello Stato) stanno lavorando all’implementazione del sistema informatico per la realizzazione della lotteria degli scontrini istantanea che sarà tecnologicamente pronta, in versione “beta”, entro la fine del 2022. Il primo quadrimestre del 2023 sarà utilizzato per testare gli ambienti reali e verosimilmente nel secondo semestre 2023 potrà effettivamente entrare in funzione la tecnologia su tutto il territorio nazionale. Il processo di lavoro si articola lungo l’elaborazione di un sistema informatico e telematico che permetta, a tutti i registratori di cassa presenti sul territorio nazionale, di emettere un “QR-code” per la partecipazione alla lotteria all’atto dell’emissione dello scontrino fiscale. L’approccio che si sta utilizzando è quello di elaborare il sistema ottimale per minimizzare gli impatti sugli esercenti in termini di aggiornamento dei registratori di cassa e al contempo la massimizzazione della sicurezza di certificazione del sistema di gioco. Infatti, il sistema deve essere implementato con le certificazioni necessarie di sicurezza per evitare pagamenti di premi non dovuti (che si prevedono essere automatici essendo diverse centinaia di migliaia e con un controvalore di diverse decine di milioni di euro) rispetto a possibili contraffazioni di codice. Al termine dell’elaborazione informatica, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate adotterà (verosimilmente entro il 2022) i provvedimenti che la legge ha demandato alle Agenzie fiscali. Il sistema verrà realizzato affinché tutti gli scontrini partecipino alla lotteria in via potenziale nel senso che non sarà più necessario, all’atto dell’acquisto, dichiarare all’esercente l’intendimento della partecipazione alla lotteria da parte del consumatore. Conseguentemente il cliente potrà verificare con un App di Stato (App già esistente “Gioco Legale”) – entro un breve lasso di tempo per evitare l’accaparramento degli scontrini gettati – se quello scontrino è vincente o meno. Pertanto, la vincita viene effettivamente comunicata non quando è effettuata la transazione, ovvero al momento del pagamento, ma nel momento immediatamente successivo ovvero quando il consumatore decide di verificare, con l’applicazione installata sul proprio cellulare, se lo scontrino nella propria disponibilità sia vincente.

La disposizione in esame per favorire tale aggiornamento tecnologico prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l’anno 2023 è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l’ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l’anno 2023. si provvede ai sensi dell’articolo 15, alla lettura della cui scheda si rimanda.

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