Si interviene anche sull’oscuramento dei siti di gioco nel decreto Agosto al quale dovrebbe iniziare a lavorare il Consiglio dei Ministri in questi giorni. Si prevede che, “L’Agenzia delle Dogane
Si interviene anche sull’oscuramento dei siti di gioco nel decreto Agosto al quale dovrebbe iniziare a lavorare il Consiglio dei Ministri in questi giorni.
Si prevede che, “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.
I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L’inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica.
Decorsi 15 giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. 3.
Dall’entrata in vigore della presente norma sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.
PressGiochi
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