Pubblicato dal Senato della Repubblica il testo del disegno di legge a firma Elio Lannutti del M5S recante Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo
Pubblicato dal Senato della Repubblica il testo del disegno di legge a firma Elio Lannutti del M5S recante Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
Sono 8 gli articoli che compongono il testo:
L’ambito di applicazione e la finalità sono indicati nell’articolo 1: la ratio della normativa proposta risiede nella tutela del diritto della salute costituzionalmente riconosciuto e definito dall’articolo 32 della Costituzione, da intendere come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l’assenza di malattia o di inabilità», in base alla definizione contenuta nella Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In tal modo, si vuole sgombrare definitivamente il campo da ogni possibile considerazione tesa a configurare una legislazione che incida su qualsiasi aspetto del gioco d’azzardo come normativa esclusivamente di tutela dell’ordine pubblico (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2017). Come già avvenuto con determinati prodotti (su tutti i tabacchi) risulta essenziale, al fine di garantire gli obiettivi fissati dal’articolo 1, vietare qualsiasi forma di pubblicità di qualsiasi gioco d’azzardo.
È quanto viene stabilito con l’articolo 2 della presente proposta, che ha lo scopo di vietare alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private di pubblicizzare forme di gioco di azzardo cosiddetto compulsivo, anche per prevenire il sovra-indebitamento famigliare, preoccupante fenomeno derivante – in base ai dati della Consulta nazionale delle fondazioni e associazioni antiusura – in prevalenza dal gioco d’azzardo e che costituisce causa di ricorso a debiti e/o all’usura generato dall’aumento esponenziale della partecipazione al gioco d’azzardo.
Nell’ottica del contrasto alla criminalità organizzata, che trova una vantaggiosa forma di illecito profitto anche nelle forme di gioco d’azzardo legalizzate (si pensi al racket delle slot machines), si è ritenuto opportuno estendere, all’articolo 3, la possibilità di utilizzare i cosiddetti «agenti sotto copertura» in qualsiasi procedimento di indagine o investigazione finalizzato all’accertamento di fattispecie di reato nell’ambito delle attività di commercio del gioco d’azzardo (anche on line), in attuazione delle misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata avanzate dalla Commissione parlamentare antimafia nella relazione presentata il 6 luglio 2016.
L’articolo 3, quindi, recepisce la proposta del Procuratore nazionale antimafia di istituire la figura di agenti sotto copertura per combattere le «azzardo-mafie», per entrare nelle sale da gioco e scoprire trucchi, truffe e affari dei clan, soprattutto sulle scommesse on line. Finora, infatti, i controlli tradizionali non funzionano. Si tratta di una proposta, decisamente innovativa, avanzata dopo l’operazione «Anno zero» della procura di Palermo che ha scoperto lo strettissimo legame tra un noto latitante mafioso e un imprenditore delle scommesse, a conferma del grande interesse delle mafia, Cosa nostra compresa, per il settore dell’azzardo. «Il fatturato delle scommesse continua a crescere, soprattutto quelle on line – denuncia il Procuratore nazionale – con servizi a volte offerti direttamente da mafia, camorra e ’ndrangheta, attraverso propri imprenditori che con questo canale riescono a riciclare un’enorme quantità di denaro sporco».
L’articolo 4 introduce una serie di misure riguardanti le lotterie istantanee e i relativi tagliandi; ci si è preoccupati altresì di regolamentare le condizioni ambientali in cui le persone possono accedere ai giochi d’azzardo in ogni loro forma (specie i video-poker) partendo dal presupposto che debbano scongiurarsi ambienti insalubri, poco socievoli e che possono incentivare il gioco compulsivo. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave rivestirà un ruolo attivo nell’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
L’articolo 5 rappresenta un ulteriori passo verso una piena e compatibile collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali nel contrasto alle forme di ludopatia. Considerato che gli enti territoriali sono più vicini alla popolazione di riferimento e, quindi, più sensibili a percepirne i disagi e i problemi, è opportuno prevedere che le amministrazioni locali possano anche adottare misure più restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale.
L’articolo 6 prevede misure di controllo per l’accesso ai giochi d’azzardo tramite l’utilizzo della tessera sanitaria e la possibilità per chi, coscientemente, lo decida, di disabilitare la propria tessera a tal fine; questa misura potrà essere anche richiesta dall’amministratore di sostegno, ove nominato.
L’articolo 7 introduce una prima forma di finanziamento per ogni ulteriore forma di cura e terapia da predisporre a vantaggio dei soggetti affetti dal disturbo in oggetto; è bene che le risorse siano distribuite sul territorio in ragione della maggiore o minore presenza del fenomeno del gioco d’azzardo patologico.
L’articolo 8, infine, dispone circa l’attivazione di progetti e campagne informative per contrastare e prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.
PressGiochi