08 Settembre 2024 - 05:58

Ddl competizione videoludiche: domani la presentazione degli emendamenti

E’ fissato per domani mercoledì 3 aprile, alle 12,00, il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl Marti (LSP) sulla Regolamentazione delle competizioni videoludiche in settima Commissione Cultura del

02 Aprile 2024

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E’ fissato per domani mercoledì 3 aprile, alle 12,00, il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl Marti (LSP) sulla Regolamentazione delle competizioni videoludiche in settima Commissione Cultura del Senato.

La scorsa settimana si sono espresse in sede consultiva le varie commissioni coinvolte nel disegno che vuole regolare il fenomeno delle competizioni di videogiochi con misure che, pur preservando la spontaneità e le tendenze in atto, offrano regolamentazione e tutela, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei minori alle competizioni medesime, prevedendo soglie di età minima per la partecipazione, soprattutto in relazione alle competizioni a premi.
Entrando nello specifico della regolamentazione delle gare, dobbiamo considerare che i videogiochi sono creati da società specializzate tramite propri sviluppatori o utilizzando sviluppatori esterni: dunque, queste società hanno un elevato interesse a metterli in commercio ricavandone un lucro. Nello stesso tempo, poiché il videogioco è un’opera dell’ingegno, il suo creatore ha diritto alla tutela prevista dalle norme dell’ordinamento giuridico, con l’avvertenza però, che essendo destinato anche a persone minori di età, esso non deve avere contenuti o immagini che possano urtare la loro sensibilità. Responsabilmente, le imprese produttrici, quando mettono in commercio un videogioco, indicano l’età minima per il suo utilizzo; tuttavia, se il videogioco è destinato alla competizione organizzata è opportuno ribadire queste cautele.
Ciò premesso, nel caso in cui il produttore di videogiochi intenda organizzare competizioni, tornei o campionati nel nostro Paese, egli dovrà procedere a una registrazione presso il Ministero della cultura e, una volta ottenutala, dovrà dare comunicazione di ciascuna competizione.

Si ritiene importante chiarire che l’evoluzione del settore rende obsoleta l’applicazione delle regole previste dall’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Questa norma infatti nasce per regolamentare quelle specifiche apparecchiature che offrono la possibilità di giocare effettuando un pagamento in denaro o in gettoni (cabinati arcade). Gli hardware con cui si accede alle competizioni videoludiche tuttavia sono apparecchiature generiche, che consentono di accedere a videogiochi altrettanto generici. Il pagamento non è collegato alle partite in quanto tali, ma unicamente alla possibilità di godere del videogioco per il tempo richiesto, esattamente come avviene in qualunque spettacolo (per esempio a teatro, al cinema, e così via). I videogiochi, quindi, vanno tenuti ben distinti dai cabinati arcade delle sale giochi, che sono macchine con giochi precaricati su schede di memoria interne, non disponibili sul mercato di vendita al dettaglio ma destinati solo alle sale giochi, e con difficoltà di gioco tarata al fine di massimizzare la spesa per il giocatore.

Nelle sale LAN (local area network – rete locale di computer) le suddette apparecchiature non sono previste: esiste invece una sola tipologia di apparecchi – appunto i PC o le console – che non erogano vincite di alcun genere e, inoltre, non sono dotati di periferiche per il pagamento con denaro o carte. La loro fruizione non è collegata a pagamenti di gettoni o similari, in cui la difficoltà del gioco e le abilità del giocatore influenzano il costo dell’esperienza di gioco: il pagamento viene invece generalmente collegato all’ingresso o al tempo di utilizzo. Tutto questo considerato e con la consapevolezza, infine, che il fenomeno delle competizioni videoludiche si evolve e muta di pari passo con l’innovazione tecnologica e, quindi, con estrema rapidità, con il presente disegno di legge si intende anche fornire uno strumento di costante monitoraggio sulle attività videoludiche onde effettuare un controllo sulla corretta applicazione della legge, al fine di verificarne le criticità e promuovendo eventuali iniziative correttive o migliorative.

Il testo si occupa inoltre anche di regolare all’articolo 10, la disciplina del gioco d’azzardo e delle scommesse: Ferma restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di gioco d’azzardo, nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti. Ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone. La violazione del suddetto divieto comporta l’inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all’adozione del provvedimento di inibizione è la Commissione di cui all’articolo 5, comma 5.

PressGiochi