23 Novembre 2024 - 20:08

Ddl casinò alle comm. Finanze e Aff. Costituzionali. Gibiino: “Serve nuova discliplina più conforme alla realtà del settore”

Assegnato alle Commissioni 1° e 6° riunite del Senato il disegno di legge presentato dal senatore  Vincenzo Gibiino Vincenzo ed altri recante Istituzione di nuove case da gioco in località

02 Novembre 2017

Assegnato alle Commissioni 1° e 6° riunite del Senato il disegno di legge presentato dal senatore  Vincenzo Gibiino Vincenzo ed altri recante Istituzione di nuove case da gioco in località turistiche, nonché deleghe al Governo per la regolamentazione delle case da gioco e l’adozione di un codice del gioco d’azzardo.

“Nel nostro Paese – ha spiegato il senatore Gibiino –  la disciplina che riguarda le case da gioco risente ancora di una impostazione datata di molti anni ed è regolata attraverso deroghe al codice penale. Da anni è atteso un intervento legislativo chiaro ed esaustivo per disciplinare il fenomeno. La normativa vigente, infatti, risulta incoerente ed incapace di disciplinare in modo organico l’intero settore.

I numeri di raccolta realizzati dalle quattro case da gioco sono relativamente bassi di fronte a un fenomeno esploso con l’apertura in ogni dove delle sale da gioco. Di fronte alla mutata realtà dei fatti e dei numeri che girano attorno al gioco bisogna- spiega – quindi prendere atto che è necessario stabilire una nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda le case da gioco”.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L’articolo 1 reca le finalità del disegno di legge che si prefigge l’obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove — al fine di incrementare il turismo ad esse collegato — equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, di debellare il gioco illecito nonché di monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e uscita dal nostro Paese.

L’articolo 2 delega il Governo a regolamentare l’apertura ed il funzionamento di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 3 reca la definizione di gioco d’azzardo e una delega di dodici mesi al Governo per l’adozione di un codice del gioco d’azzardo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d’azzardo pubblico e scommesse, la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni.

L’articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casinò esistenti in Italia.

L’articolo 5, da ultimo, reca l’entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

  1. La presente legge si prefigge l’obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove, al fine di incrementare il turismo ad esse collegato, equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, debellare il gioco illecito, nonché monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e in uscita dal nostro Paese.

Art. 2.

(Delega al Governo per la regolamentazione delle case da gioco)

  1. Ai fini di regolamentare il gioco d’azzardo, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino, nonché di garantire all’industria turistica nazionale condizioni di crescita economica e occupazionale, possono essere istituite nuove case da gioco sul territorio nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l’apertura e il funzionamento delle case da gioco, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  3. a) l’apertura di nuove case da gioco può essere richiesta al Ministro dello sviluppo economico dai comuni, il cui territorio sia a vocazione turistica o termale, che siano dotati di infrastrutture adeguate all’accoglienza del turismo e che abbiano la disponibilità di adeguate strutture da destinare a sede delle case da gioco;
  4. b) l’autorizzazione all’apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale è rilasciata dal Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata;
  5. c) la definizione dei generi e dei tipi di giochi che possono essere autorizzati;
  6. d) la gestione delle case da gioco può essere esercitata direttamente dai comuni ovvero affidata a soggetti terzi, tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di un capitolato generale approvato dal Ministro che rilascia l’autorizzazione, che preveda anche le incompatibilità tra i ruoli di amministrazione del comune e quelli di gestione delle case da gioco;
  7. e) la disposizione di opportuni controlli di polizia e tributari all’interno delle case da gioco e la previsione della sospensione o la revisione delle autorizzazioni, nelle circostanze in cui vi siano gravi e comprovati problemi di pubblica sicurezza ovvero per ragioni di carattere fiscale;
  8. f) la riduzione degli spazi destinati alle sale giochi sul territorio ove vengono aperte nuove case da gioco;
  9. g) la predisposizione di una politica di implementazione del turismo derivante dal gioco d’azzardo, tenendo conto dell’indotto da questo generato e con particolare attenzione ai servizi offerti nelle località ove le case da gioco sono situate;
  10. h) la previsione del divieto di accesso alle case da gioco ai minori e ai residenti nel territorio comunale alle case da gioco;
  11. i) l’esenzione dalle imposte delle vincite realizzate presso le case da gioco;
  12. l) il mantenimento in vigore delle norme, inerenti le case da gioco, di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
  13. m) il rispetto del diritto e della giurisprudenza dell’Unione europea.
  14. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.

Art. 3.

(Delega al Governo per l’adozione del codice del gioco d’azzardo)

  1. Il gioco d’azzardo consiste in una attività ludica in cui ricorre il fine di lucro e nella quale la vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, avendovi l’abilità un’importanza trascurabile. Ogni attività pubblica di gioco d’azzardo è regolata dal codice del gioco d’azzardo adottato ai sensi dei commi 2 e seguenti.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d’azzardo e scommesse, la redazione di un codice del gioco d’azzardo, di seguito denominato «codice», per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore del codice, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  3. a) stabilire le disposizioni generali applicabili ad ogni forma di gioco d’azzardo;
  4. b) definire forme, obblighi e modalità di trasparenza, di organizzazione, di amministrazione e di pubblicità cui devono attenersi i soggetti autorizzati alla gestione di qualsiasi forma di gioco d’azzardo;
  5. c) pubblicizzare in modo chiaro, per ogni singolo gioco, le esatte probabilità di vincita per il giocatore-consumatore;
  6. d) fissare regole per il controllo e la verifica, da parte dello Stato, delle attività e degli incassi derivanti dal gioco d’azzardo e degli obblighi fiscali da essi derivanti;
  7. e) definire una regolamentazione rigorosa del gioco online, che lo vieti ove non presenti garanzie rigorose a tutela dei minori e dei soggetti affetti da ludopatia.
  8. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.
  9. Restano ferme le disposizioni del codice penale in materia di gioco d’azzardo illegale.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

  1. Le case da gioco di Campione d’Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia proseguono nell’esercizio delle attività sulla base dei rispettivi titoli di istituzione e di esercizio in atto, che vengono adeguati alla nuova disciplina di cui all’articolo 2, comma 2, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ivi previsto.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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