25 Novembre 2024 - 09:44

Ddl Bilancio, testo trasmesso al Senato

La proposta di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, approvata dalla Camera in prima lettura il 28 novembre, è stata

01 Dicembre 2016

La proposta di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, approvata dalla Camera in prima lettura il 28 novembre, è stata trasmessa il 29 novembre al Senato. L’esame del provvedimento però inizierà la prossima settimana, dopo il referendum del 4 dicembre.

Nel testo ricordiamo che in materia di giochi pubblici si segnalano le disposizioni per l’avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore, e l’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.

Di seguito il testo ufficiale

LOTTERIA DELLO SCONTRINO

537. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione».

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.

540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

541. La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

543. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

544. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

 

SUPERENALOTTO

Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.

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