Nuova conferma del Tar al regolamento sui limiti orari agli apparecchi da gioco imposto nel comune di Rivoli. Il Tribunale amministrativo con sede a Torino in queste ore ha infatti
Nuova conferma del Tar al regolamento sui limiti orari agli apparecchi da gioco imposto nel comune di Rivoli.
Il Tribunale amministrativo con sede a Torino in queste ore ha infatti annullato un nuovo ricorso di un concessionario che chiedeva l’annullamento “della deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29 settembre 2016, avente ad oggetto la “modifica del regolamento per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento in materia di orari di esercizio in attuazione della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016”;
– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Rivoli n. 330/2016 del 12 ottobre 2016, pubblicata nell’Albo Pretorio dal 22 ottobre 2016, avente ad oggetto “orari di funzionamento e prescrizioni per l’esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del R.D. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” ed emessa in attuazione dell’art. 11 del Regolamento di cui al punto precedente;
– nonché della circolare regionale del 22 luglio 2014, avente ad oggetto: “sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2014, n. 220 – legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco”;
– della nota prot. 0073287 del 28 luglio 2016 del Direttore del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” della ASL TO 3, di estremi noti ma di contenuto ignoto”.
Il giudice amministrativo ha ricordato l’importanza della “prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione della ludopatia rispetto alle istanze degli operatori economici” richiamando quanto dichiarato dalla “pronuncia della Corte costituzionale del 18 luglio 2014, n. 220, in tema di individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del TUEL”.
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