La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, su ricorso proposto dall’Avv. Bernardo Procopio del foro di Crotone, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con il
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, su ricorso proposto dall’Avv. Bernardo Procopio del foro di Crotone, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con il quale veniva accertato a carico di una ditta di Napoli, l’Obbligo di pagamento del PREU per l’anno 2012.
Il tutto aveva preso le mosse da un accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, la quale all’interno di un bar, aveva trovato 4 apparecchi, riconducibili alla categoria di cui all’art. 110 TULPS comma 6, che erano risultati irregolari.
Dopo il verbale di sequestro, e relativa sanzione amministrativa, l’Agenzia Dogane e Monopoli, mandava un avviso di accertamento per il pagamento del PREU ai sensi dell’ Art. 39 quater, comma 2, del d.l. 269/2003, senza che però venisse esplicata nessuna lettura dei dati.
Ed invero, la norma stabilisce che l’ammontare del PREU deve essere determinato in base alla lettura dei dati relativi alle somme giocate, memorizzati sugli stessi apparecchi,e qualora non sia possibile fare tale lettura, l’ammontare va determinato sulla base dell’importo forfettario giornaliero definito con decreto ministeriale.
Su queste premesse, il ricorso presentato, eccepiva la mancata specificazione dei presupposti dell’applicabilità del PREU,ossia la mancata descrizione degli apparecchi sottoposti a sequestro, la mancata lettura dei dati degli apparecchi, invero, L’AAMS neanche provava a leggere i dati, veniva mandato direttamente l’Avviso di accertamento, senza neanche motivare il provvedimento emesso, ossia recependo in maniera acritica il verbale della Guardia di Finanza.
Ebbene, la commissione Tributaria, accoglieva i motivi di gravame, specificando che la mancata descrizione degli apparecchi, cioè la mancata prova che gli stessi riproducessero giochi d’azzardo con erogazione di vincita in denaro, facevano venire meno almeno una delle caratteristiche per poter applicare l’art. 39 quater, comma 2, del d.l. 269/2003.
Ma oltre a questo motivo, la commissione tributaria riteneva fondato anche il motivo di gravame relativo alla mancata lettura dei contatori, ed invero, la stessa deduceva che la quantificazione del PREU con il metodo forfettario è possibile solo quando sia impossibile effettuare la lettura, perché i dati sono illegibili o alterati.
Concludeva la Commissione, che vista la novità delle questioni, l’avviso di accertamento andava annullato.
PressGiochi
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