Il Tar Toscana ha rinviato quest’oggi il ricorso di un ctd collegato a SKS365 in quanto il ricorso reca l’espressa impugnazione di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Dogante e dei Monopoli
Il Tar Toscana ha rinviato quest’oggi il ricorso di un ctd collegato a SKS365 in quanto il ricorso reca l’espressa impugnazione di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Dogante e dei Monopoli e del Ministero dell’Interno ad efficacia generale e pertanto destinati ad avere applicazione su tutto il territorio nazionale.
Come spiega il giudice fiorentino, “la competenza del Tar con sede in Roma in relazione ad atti di autorità centrali, attrae per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici. Lo spostamento della competenza dal Tar regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza.
Per questo – concludono – essere dichiarato il difetto di competenza del T.A.R. Toscana a decidere del ricorso nei confronti del T.A.R. del Lazio, sede di Roma; ai sensi dell’art. 15, 4° comma c.p.a., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, permetterà la continuazione del processo davanti al nuovo giudice”.
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