Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto l’istanza incidentale avanzata da un centro trasmissioni dati contro il diniego del Questore di Ragusa al rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto l’istanza incidentale avanzata da un centro trasmissioni dati contro il diniego del Questore di Ragusa al rilascio della licenza di polizia per la raccolta di scommesse.
Per il Tar Catania “il sistema concessorio- autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario con conseguente venir meno venir meno del presupposto giuridico, sostanziale e processuale, su cui si fonda la posizione soggettiva della società estera;. In particolare, dal quadro normativo di riferimento si ricava, per quanto qui rileva, che detto sistema concessorio-autorizzatorio, è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime e che questo discorso vale anche nel caso in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata che a sua volta si avvalga del C.T.D., in quanto ciò che è rilevante -nella norma- è la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti e che anzi l’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario, sì da costituire, invece, fonte di pericolo per l’ordine pubblico l’autorizzazione rilasciata in favore del CTD (che si limita semplicemente a trasmettere le proposte) se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati.
Sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario -viceversa carente in capo alla società in favore della quale l’istante intende svolgere attività di trasmissione dati inerente scommesse a quota fissa su eventi sportivi- costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse”.
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