Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha in questi giorni respinto il ricorso presentato da un CTD che chiedeva al Questore il rilascio dell’88 Tulps per l’installazione delle Vlt. Come
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha in questi giorni respinto il ricorso presentato da un CTD che chiedeva al Questore il rilascio dell’88 Tulps per l’installazione delle Vlt.
Come hanno chiarito i giudici bolognesi, “il ricorrente, titolare di un centro trasmissione dati, non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale. Infatti, nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato, dato che presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse. In termini più chiari, il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce, che tra l’altro non risulta neppure indicato nella richiesta di autorizzazione.
Il sistema concessorio-autorizzatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano “organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori.
Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”.
Art. 88 e concessione ministeriale – vale la pena ricordare che l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio della raccolta di giochi pubblici con vincita di denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio della raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.
“Il sistema concessorio-autorizzatorio, è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime. Questo vale anche nell’ipotesi in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata, che a sua volta si avvalga del CTD, in quanto ciò che la norma considera rilevante è la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse, che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti.
Gestore – L’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario e che, sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, l’autorizzazione sarebbe data inutilmente se, per espresso accordo delle parti, il CTD non può svolgere quell’attività, di gestione effettiva dei contratti di scommessa, per cui è stata fatta la richiesta e che ne costituisce anche la causa e il fondamento giuridico. In altri termini, l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati.
Tale potere è unicamente incentrato sulla società estera o italiana, con la quale si concludono i singoli contratti di scommessa, escludendosi espressamente che di tale gestione facciano parte i CTD, che si limitano a trasmettere semplicemente le proposte.
Il collegio ritiene ha concluso affermando che dal quadro normativo di riferimento emere come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta.
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