Lombardia. Beccalossi: “I sindaci applichino la legge regionale contro il gioco” Firenze. Collesei (MDP): “Sul gioco bisogna cambiare la norma locale, ma soprattutto quella nazionale” Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore nella sua sezione “Norme e Tributi” ha analizzato una recente sentenza del Ctr Lombardia la 169/21/2017 (presidente e relatore D’Agostino):
Accertamento analitico dei ricavi anche per il gestore delle slot machines che non ha voluto fornire i dettagli delle somme raccolte dalle scommesse, perché il suo reddito d’impresa può essere calcolato in modo preciso e su dati extracontabili. Senza prova contraria il contribuente non può contestare la percentuale del monte vincite spettante al giocatore né vedersi riconoscere una percentuale di abbattimento forfettario dei maggiori ricavi accertati. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia.
A seguito d’accesso l’amministrazione richiede all’esercente di un pubblico esercizio di documentare analiticamente i ricavi conseguiti da alcune slot machines installate nei suoi locali per il 2009. Il contribuente si rifiuta.
L’amministrazione allora ridetermina i maggiori ricavi in 642mila euro e gli richiede così Preu, Irpef e Irap, in base ai seguenti passaggi:
determina le somme incassate al lordo del Preu sommando le fatture emesse nei suoi confronti dalla società di diritto inglese concessionaria della rete telematica;
ottiene la base imponibile Preu scorporando la percentuale fissata dalla norma per il 2009 e pari al 12,43 per cento;
calcola il reddito delle slot machines, sottraendo dalle somme incassate il Preu incassato dai Monopoli e il pay-out, cioè le somme corrisposte ai vincitori, stimate in ragione del 75% del monte-vincite.
Secondo il contribuente, però, le somme incassate desunte dall’importo totale delle giocate non sono attendibili in quanto il collegamento telematico non è sempre in funzione. Inoltre, il concessionario non ha versato ai Monopoli il Preu e, dunque, gli importi presunti quali somme incassate non sarebbero accertabili. Infine, secondo il gestore, il pay-out non può essere limitato al 75% del monte-vincite perché tale percentuale, sebbene prevista dalla norma, è spesso superata per fidelizzare i giocatori.
Sul punto, però, i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno torto all’esercente. In particolare per la Ctr:
sull’utilizzo dei dati rilevati presso terzi, l’amministrazione è sempre legittimata a determinare le somme incassate attraversole slot machines con i dati disponibili presso il concessionario della rete telematica in caso di inerzia del contribuente, perché in assenza della prova contraria, i dati raccolti dall’ufficio non possono essere mai disattesi;
sulla determinazione del reddito, inoltre, non è contestabile il Preu, perché la sua aliquota è fissata dalla norma e non rileva il suo omesso versamento, tantomeno il pay-out, la cui percentuale è stabilita dalla norma (e l’eventuale superamento va provato);
in relazione al potere decisionale del giudice tributario, infine, la riduzione della pretesa tributaria derivante dall’abbattimento dei ricavi per il riconoscimento di percentuali di costi va provata con dati oggettivi sufficientemente affidabili, ma forniti dal contribuente.
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