Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
E’ una delle misure del nuovo Dpcm, firmato da Conte nella notte e valido per 30 giorni, con le regole anti-contagio, che PressGiochi ha potuto visionare in anteprima.
Governo raccomanda: non più di 6 in casa e con la mascherina L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Come riporta Tgcom24, dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Feste Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti Dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni.
Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6”.
Gite scolastiche Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi – si legge nella bozza – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.
Movida La stretta riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.
Cinema e concerti Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le Regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle province autonome.
Stadi Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
Sport Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nel Dpcm, “da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
No del governo alla proposta delle Regioni su lezioni a distanza alle superiori Nel corso del tavolo con il governo, il governatore dell’Emilia Romagna e presidente delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha avanzato l’ipotesi di lezioni a distanza (in videoconferenza) per gli alunni delle scuole superiori in modo da alleggerire la pressione sui trasporti pubblici locali. Questa ipotesi sarebbe stata condivisa dai presidenti di Regione. La proposta è stata però respinta dall’esecutivo. Niente didattica a distanza, dunque, neppure per le superiori: è quanto emerso infatti dalla riunione di Conte con i capi delegazione a Palazzo Chigi.
Accesso visitatori a Rsa sono in casi indicati da direzione sanitaria “E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”. E’ quanto si legge in una bozza del Dpcm. “L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”, si legge ancora.
Il ministero della Salute: 10 giorni di quarantena per gli asintomatici “Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”. E’ quanto si legge nella nuova circolale del ministero della Salute che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. “Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Quarantena: 14 giorni per contatti stretti contagiato “I contatti stretti di casi con infezione da Sars-Cov-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie – si legge ancora nella circolare del ministero -, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. Viene inoltre raccomandato di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Asintomatici positivi a lungo, fuori dopo 21 giorni “Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)”.
PressGiochi
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