24 Novembre 2024 - 03:29

Consiglio di Stato su bando Bingo: “Non si garantisce lo sviluppo della rete di esercizio e della raccolta del gioco”

“Le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri distributivi che

10 Aprile 2019

“Le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio.

Anche su questi punti, che appaiono molto delicati e importanti, la Sezione ritiene che l’amministrazione debba svolgere un adeguato approfondimento per ulteriormente riferire”.

 

Così il Consiglio di Stato, dopo il parere emesso sulla gara per le scommesse, si esprime sulla gara per 210 concessioni bingo.

Di seguito il parere interlocutorio:

 

Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo – Finanze.

 

“Documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo di cui al D.M. 31.01.2000, n. 29 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità 2018) – richiesta di parere”.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1781 del 19 febbraio 2019 con la quale l’Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la relazione, siglata dal Ministro, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;

 

Premesso:

1. Con il quesito in esame il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dall’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sulla documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del “bingo” di cui al d.m. 31 gennaio 2000, n. 29, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata e integrata dalla legge di stabilità per l’anno 2018 (legge n. 205 del 2017).

2. Il Ministero ha informato che l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) aveva previsto l’indizione di una gara in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo (gioco istituito con d.m. 31 gennaio 2000, n. 29), in relazione a quelle in scadenza negli anni 2013 (n. 26) e 2014 (n. 172), per un totale di n. 198 concessioni, alle quali il comma 638 dello stesso articolo 1 aveva aggiunto ulteriori 30 nuove concessioni “per soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione….”.

Ha aggiunto il Ministero che il comma 637 dell’articolo citato aveva stabilito che con decreto dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fossero previste le eventuali disposizioni applicative occorrenti per indire, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, le gare per l’affidamento delle concessioni in scadenza negli anni 2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due bienni, con contestuale proroga dei rapporti concessori scaduti, previo versamento di una somma mensile.

3. Espone dunque il Ministero di aver provveduto a dare attuazione al sopra richiamato disposto normativo con la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della documentazione di gara per l’affidamento di n. 228 concessioni (198 più 30) per la gestione del gioco del bingo e la conseguente indizione della gara (in G.U.U.E. 26 luglio 2014 e G.U.R.I. – V serie speciale – n. 88 del 4 agosto 2014), previa acquisizione del parere di questo Consiglio (parere n. 1757/2014 del 29 maggio 2014), ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. Sennonché – ha infine esposto il Ministero – la procedura di gara è stata annullata in sede giurisdizionale con sentenza del Tar del Lazio per illegittimità delle previsioni “nella parte in cui prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a base d’asta) alla data di presentazione della domanda di partecipazione in quanto le stesse non solo violano il più generale principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche l’articolo 1, comma 636, lett. d) della I. n. 147/2013”.

Da qui il nuovo intervento del legislatore che, con l’art. 1, comma 934 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e, successivamente, con l’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha apportato modifiche e integrazioni all’art. 1, comma 636, della succitata legge n. 147 del 2013 (aumento della base d’asta da euro 200.000 a euro 350.000, aumento della durata del rapporto concessorio da sei a nove anni non rinnovabili, rideterminazione degli importi dovuti dai concessionari per la proroga, apertura alla partecipazione dei soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli stati dello spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento di tale Stato).

5. Il Ministero, dunque, ha qui trasmesso la nuova documentazione di gara (bando di gara, schema di convenzione-tipo, regole amministrative e relativi allegati, regole tecniche, nomenclatore, specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico per la formulazione dell’offerta) per l’acquisizione del parere di cui al citato art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012, precisando che i nuovi atti sono stati rielaborati tenendo debitamente conto sia di quanto affermato dalla menzionata sentenza del TAR del Lazio, sia delle disposizioni di modificazione e integrazione contenute nella succitata legge n. 205 del 2017, sia del sopravvenuto codice dei contratti pubblici del 2016.

Considerato:

1. L’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi: a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici; b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario”.

Successivamente all’entrata in vigore della norma speciale del 2012, che prevede il parere obbligatorio di questo Consiglio sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, il settore delle procedure selettive per l’affidamento di concessioni di servizi (quali effettivamente devono considerarsi quelle in oggetto) ha subito numerose e importanti modifiche normative, culminate, da ultimo, come bene ricordato dall’amministrazione richiedente, nell’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al già richiamato d.lgs. n. 50 del 2016, che ha già a sua volta ricevuto numerose correzioni, modifiche e integrazioni. In questo contesto, in particolare, è emerso e si è vieppiù rafforzato il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inglobato le funzioni della preesistente AVCP e che presiede alla “Governance” del settore (così è rubricato il titolo II della parte VI del codice del 2016), con numerose funzioni (art. 213 stesso codice), tra le quali la predisposizione di (comma 2) “linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati” e il supporto alle stazioni appaltanti “anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi”, favorendo “lo sviluppo delle migliori pratiche”. L’Autorità, inoltre, gestisce la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” e si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Gestisce altresì il “Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Svolge, infine, numerosi compiti di vigilanza.

Il parere del Consiglio di Stato sui contratti pubblici, già previsto dall’art. 5 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è stato limitato, in via generale, dall’art. 17, commi 25 ss., della legge n. 127 del 2007 ai soli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

La norma speciale dell’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012 deve dunque essere letta e applicata, coerentemente al mutato contesto ordinamentale, nel senso che il parere per i profili di legittimità del Consiglio di Stato deve concentrarsi sull’impostazione complessiva degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, sulla loro coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento, nonché sulla soluzione di eventuali nodi interpretativi e/o specifici quesiti sui quali l’amministrazione competente provveda a segnalare l’esigenza di particolari approfondimenti, con esclusione di una revisione analitica, nel testo e nei contenuti, delle singole previsioni e prescrizioni recate dalle diverse clausole, anche tecniche e di dettaglio, di cui si compone la complessa e nutrita documentazione che va a formare la disciplina della procedura (e, tramite lo schema di convenzione accessiva alla concessione, dello stesso rapporto concessorio instaurando con i soggetti aggiudicatari).

2. Questo Consiglio ha già provveduto a esprimere il proprio parere su analoga, precedente procedura selettiva per il rilascio di n. 228 concessioni di esercizio del gioco del bingo (sez. II n. 1757/2014 del 29 maggio 2014), nonché altri pareri concernenti l’affidamento in concessione della raccolta del gioco pubblico (ad es., parere reso sulla gara per i giochi numerici a totalizzatore, richiamato in altra sede dalla medesima Agenzia). Parallelamente al presente affare (n. 258 del 2019), la Sezione, nella stessa adunanza del 27 marzo 2019, ha trattato un’analoga richiesta di parere (affare n. 257 del 2019), sempre del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo alla documentazione di gara per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione della raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque ormai maturato una specifica e consolidata esperienza nella predisposizione di analoghi atti e documenti di gara e nella indizione e gestione delle conseguenti procedure, esperienza arricchita, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, da un nutrito contenzioso giurisdizionale. È dunque verosimile che i documenti oggi portati al parere di questo Consiglio si instradino lungo il solco già arato e ampiamente sperimentato di precedenti esperienze e possano costituire (in una parte cospicua) una sostanziale riedizione di atti e documenti già in passato adottati.

Occorre, pertanto, preliminarmente, che il Ministero riferente e l’Agenzia provvedano a estrapolare dai numerosi pareri già resi – nonché dalle numerose, precedenti procedure già espletate – una sintesi unitaria che possa fungere da guida nella redazione dei testi, provvedendo, se del caso, a evidenziare a questo Consiglio i punti che possono ritenersi in tal senso già scrutinati e favorevolmente vagliati da questo Consiglio (o, comunque, conformi a precedenti prescrizioni e/o suggerimenti contenuti in precedenti pareri) rispetto ai punti che, invece, siano innovativi e/o non già trattati, o sui quali l’amministrazione intenda motivatamente innovare o discostarsi rispetto ai precedenti, nonché, analogamente, i punti che siano già stati con successo sperimentati e introdotti in precedenti procedure e che non siano stati oggetto di impugnative o siano stati giudicati non illegittimi in sede contenziosa. In tal modo, anche per un’evidente esigenza di economia dei mezzi giuridici e in linea con la corretta dimensione da restituire al parere di legittimità previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012, secondo quanto sopra chiarito al paragrafo 1, la disamina di questo Consiglio potrà concentrarsi sulle sole parti dell’ampia documentazione di gara che esigano riflessioni e approfondimenti giuridici, potendo, tutte le restanti parti già vagliate e testate favorevolmente in precedenza, essere considerate come acquisite e non meritevoli di ulteriore trattazione.

3. Conseguentemente, anche alla luce di alcuni rilievi che saranno anticipati nei prossimi paragrafi, che richiedono, come si dirà, opportuni approfondimenti e motivate risposte da parte dell’amministrazione, la Sezione potrà esprimersi in questa sede solo in termini interlocutori, rinviando l’espressione del parere conclusivo all’esito di questa interlocuzione e sulla base di una ragionata riedizione degli atti, per le parti che lo richiederanno, e di una rinnovata relazione dell’amministrazione, nei sensi e nei termini che si vanno a precisare.

4. Tanto precisato e chiarito circa l’ambito di esplicazione e il tipo di valutazione propri del presente parere, si forniscono qui di seguito alcune considerazioni, riguardanti l’impostazione generale degli atti sottoposti a parere e le problematiche principali che emergono già a un primo esame della documentazione.

5. La Sezione innanzitutto rileva, sulla scorta di quanto correttamente fatto presente nella relazione, che la gran parte dei contenuti del bando e degli altri documenti di gara risulta in sostanza predeterminata già a livello primario (l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità per il 2014, come modificato dall’art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha predeterminato, ad esempio, la base d’asta, la durata del rapporto concessorio, l’ambito soggettivo della platea dei partecipanti, etc.; la legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 77 e 78, ha predefinito nel dettaglio lo schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, determinando in modo analitico requisiti e obblighi dei concessionari; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 24 – Norme in materia di gioco -, ha imposto ulteriori obblighi a carico delle società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, etc.). La disciplina di rango primario è stata peraltro favorevolmente vagliata dalla Corte costituzionale che, con sentenza 31 marzo 2015, n. 56, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79, nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione.

6. Corretta e del tutto condivisibile risulta poi la scelta dell’amministrazione, sicuramente già sotto questo profilo sperimentata con successo, di innestare la suindicata normativa speciale sul tronco della disciplina comune, in quanto compatibile, del codice dei contratti pubblici, correttamente usato dall’Agenzia per integrare le parti degli atti di gara che non fossero già predeterminate dalle norme speciali.

7. Emergono, tuttavia, alcuni aspetti problematici, sui quali occorre richiedere un adeguato approfondimento, che dovrà essere sviluppato non solo dall’Agenzia, ma anche dal Ministero, nei suo organi e uffici reputati più adeguati e competenti al riguardo.

7.1. Rapporti con le autonomie territoriali. Il Ministero ha al riguardo riferito che il già richiamato articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto, al comma 936, che in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali fossero definiti “le caratteristiche dei punti vendita dove si raccoglie il gioco pubblico ed i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute e dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età” e che le conclusioni della Conferenza unificata avrebbero dovuto essere recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ma che ad oggi tale decreto non è stato emanato. Nelle more, ha aggiunto l’Agenzia, gli Enti locali hanno emanato statuizioni volte a disciplinare le distanze minime dai luoghi sensibili. Risulta, invero, che in sede di Conferenza unificata è stata sancita un’apposita intesa in data 7 settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), alla quale, però, non è poi seguito il decreto ministeriale di recepimento, sentite le Commissioni parlamentari competenti, pure previsto dallo stesso comma 936 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale intesa reca (punto 1) indicazioni di riduzione dell’offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi (Amusement With Prizes: slot machine che erogano vincite in denaro), con un programma di riduzione del numero di tali apparecchi ripartito per Regione, la sostituzione per rottamazione degli AWP con le AWPR (da remoto) entro il 31 dicembre 2019 e il dimezzamento in tre anni dei punti di vendita del gioco pubblico; rinvia, inoltre, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali (punto 2) la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco. Enuncia, quindi – punti 3) e 4) -, gli obiettivi di innalzare il livello qualitativo dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco e di innalzare il sistema dei controlli.

Ora, non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario. Né si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare. Appare pertanto necessario che il Ministero fornisca più approfondite e complete valutazioni riguardo ai profili ora evidenziati, concernenti la possibilità di procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e, in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità in questa sede).

7.2. Rapporti con le previsioni delle autonomie territoriali e disciplina della rete dei punti di vendita. Premesso che, come bene evidenziato anche nella relazione illustrativa, le autonomie territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco (sulla legittimità dei limiti distanziali cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, di conferma di TRGA Bolzano 19 gennaio 2017, n. 19; Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 2556), non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio.

Anche su questi punti, che appaiono molto delicati e importanti, la Sezione ritiene che l’amministrazione debba svolgere un adeguato approfondimento per ulteriormente riferire.

8. Requisiti per la partecipazione. Riguardo ai requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura selettiva, fermo restando quanto già sopra positivamente rilevato in ordine alla scelta di fare riferimento prioritario al codice dei contratti pubblici, oltre che alle norme speciali di settore, come si è rilevato anche per la gara per l’affidamento in concessione della raccolta in rete fisica di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, etc. (affare 257/2019), occorre pervenire a un’unitaria formulazione di tali requisiti, per quanto possibile chiara e semplice, che potrebbe, a scelta, o riprodurre pedissequamente o richiamare gli artt. 80 ss. del codice dei contratti pubblici e aggiungere le regole speciali di settore, desunte essenzialmente dalla legge n. 220 del 2010 e dal decreto-legge n. 98 del 2011, indicando puntualmente la relativa fonte normativa. È auspicabile un’unica formulazione valida per entrambe le gare (salve motivate differenze oggettive). Occorrerà, inoltre, nell’auspicabile riformulazione delle parti degli atti di gara concernenti l’indicazione dei requisiti di partecipazione (e delle connesse cause di esclusione) che l’amministrazione presti la massima attenzione alla corrispondenza delle singole clausole al testo normativo e alla prevalente interpretazione e applicazione giurisprudenziale degli eventuali profili che si sono rivelati problematici e hanno generato contenziosi. Occorrerà altresì che l’amministrazione, in linea con quanto qui già rilevato in via generale al par. 2, provveda a focalizzare eventuali scostamenti, o aggiunte o modificazioni che, rispetto al testo delle norme (e alla interpretazione comune e prevalente della giurisprudenza), sia suo intendimento di dover inserire, così da consentire a questo Consiglio di poter compiere gli adeguati e opportuni approfondimenti in modo mirato e pertinente.

9. Appaiono inoltre meritevoli di approfondimenti e/o di chiarimenti i seguenti punti che sin d’ora pare utile sottoporre all’attenzione di codesto Ministero al fine di accelerare la definizione della fase consultiva.

9.1. Numero di concessioni messe a gara. Non convince del tutto l’argomento usato nella relazione per giustificare la scelta di non applicare il comma 638 della legge n. 147 del 2013. È dubbio che possa sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita del comma 638 perché, oggi, il numero delle concessioni allora in scadenza (“negli anni 2013 e 2014”) sarebbe (se non si è male inteso) pressoché corrispondente a quello delle concessioni che sono scadute o che scadranno entro il 31 dicembre 2018 (pari a 202 concessioni), sicché sarebbe venuta meno la ratio che sorreggeva la previsione delle 30 concessioni aggiuntive contenuta nel comma 638, finalizzata a “soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo…“. Sono comprensibili le ragioni della contrarietà dell’amministrazione ad aumentare troppo il numero delle concessioni messe a gara, ma sembra poco persuasivo il richiamo del dato letterale del comma 638, che si riferiva alla procedura del 2014 (poi annullata), o al profilo generale del disfavore della legislazione verso l’aumento dell’offerta di gioco. Occorre che sul punto l’amministrazione conduca un’ulteriore riflessione, valutando anche il rischio di potenziali contenziosi che potrebbero essere proposti da partecipanti non vincitori, che avrebbero potuto conseguire una concessione se il numero dei titoli messo a gara fosse stato incrementato ai sensi del comma 638 in esame.

9.2. Regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione. Cap. 4. Requisiti per la partecipazione. Come già anticipato sopra, e analogamente a quanto osservato per l’affare 257/2019, occorre riprodurre pedissequamente – o richiamare – gli artt. 80 ss. del codice dei contratti pubblici e le norme speciali di settore. È opportuno riformulare in modo chiaro e univoco questo articolo, possibilmente in modo identico alla procedura di cui all’affare 257/2019, salve motivate differenze legate a regole speciali.

9.3. Nei capitoli 7 (Domanda di partecipazione), soprattutto punto 7.3., lettere n) e o), e nel capitolo 13 (Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione), soprattutto punto 13.8, si disciplina l’attivazione della sala destinata all’esercizio del gioco del bingo, stabilendosi, da un lato, che il partecipante debba presentare nella domanda di partecipazione una dichiarazione di impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la sala completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle regole tecniche, nonché una dichiarazione di impegno ad avviare l’attività oggetto di concessione presso la sala entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione; e, dall’altro lato, che l’aggiudicatario deve completare l’attivazione della sala e presentare domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica avente i contenuti di cui alle regole tecniche, entro 150 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente paragrafo 13.6. Il meccanismo sembra razionale e ben congegnato, ma deve raccomandarsi all’amministrazione, anche in questo caso, di verificarne ulteriormente la fattibilità e la tenuta in relazione al problema della indeterminatezza dei criteri localizzativi della rete territoriale segnalato al paragrafo 2. Analoghe considerazioni sono da valere per le regole tecniche per la gestione della concessione.

9.4. Sono da valere anche per la documentazione di gara qui all’esame le considerazioni svolte nel parere relativo al parallelo affare n. 257/2019, per le parti comuni degli atti di gara ivi esaminati.

10. In conclusione, ritiene la Sezione di doversi esprimere in questa sede solo in sede interlocutoria richiedendo all’amministrazione riferente di procedere alla rielaborazione dei testi secondo le indicazioni qui fornite e di provvedere a svolgere gli approfondimenti e a rendere i chiarimenti richiesti, sospendendo nelle more di tali adempimenti l’espressione del parere definitivo.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del richiesto parere nelle more degli adempimenti dell’amministrazione.

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

 

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