Niente da fare per la concessione di Global Starnet che perde l’appello anche di fronte al Consiglio di Stato.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto nel 2012 la decadenza della concessione (il cui valore ammonterebbe, secondo la società appellante, a 984 milioni di euro) dopo una complessa vicenda giudiziaria, provvedimento confermato sia dal Tar del Lazio sia, ora, da Palazzo Spada.
Niente da fare per la concessione di Global Starnet che perde l’appello anche di fronte al Consiglio di Stato.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto nel 2012 la decadenza della concessione (il cui valore ammonterebbe, secondo la società appellante, a 984 milioni di euro) dopo una complessa vicenda giudiziaria, provvedimento confermato sia dal Tar del Lazio sia, ora, da Palazzo Spada.
Global esercita, dal 1° febbraio 2007, in regime di concessione, l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito.
L’adozione del predetto provvedimento è scaturita perché l’Agenzia ha riscontrato la sussistenza di “numerosi motivi per la decadenza della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento… tra i quali – ricorda il Consiglio di Stato:
la società, dopo aver costituito, in data 10 aprile 2013, un c.d. blind trust, per separare i soci-proprietari dalla gestione dell’impresa sul territorio italiano ha interrotto le “operazioni concordate non permettendo così l’espletamento delle funzioni di controllo a lui demandate”;
ha omesso versamento del canone di concessione e deposito cauzionale dovuto per il 2° periodo dell’anno contabile di competenza, pari a €8.776.588,96;
l’omesso versamento, per rilevanti importi, di milioni di euro, dei saldi I.r.e.s. 2013, I.r.a.p. 2013 e primo acconto I.r.e.s. e I.r.a.p. 2014
il contestuale trasferimento presso il conto corrente della casa madre di “fondi di rilevanti entità” [circa 27 milioni di euro, in due tranches].
Tutti motivi sui quali la società ha cercato di motivare le proprie ragioni sia di fronte al Tribunale aministrativo che di fronte a Palazzo Spada.
Il Tribunale amministrativo regionale, dalla sua, ha sviluppato una approfondita motivazione, nella quale, ricostruito minuziosamente l’antefatto, ha statuito che l’Agenzia ha deciso di non sospendere il procedimento di decadenza legittimamente, perché la gestione “pubblica” della società, cui fa riferimento la ricorrente per sostenere la doglianza, è stata intrapresa soltanto successivamente all’emanazione del provvedimento.
Il 6 aprile 2021, l’amministrazione dei Monopoli si è costituita in giudizio, domandando il rigetto dell’appello. Con memoria del 24 maggio 2021, ha illustrato le sue difese, insistendo, in buona sostanza, sulla legittimità delle singole ragioni giustificatrici esposte nel provvedimento.
Respingendo l’appello, il Consiglio di Stato ha riassunto: “I requisiti previsti a pena di esclusione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di aggiudicazione dell’appalto debbano permanere lungo tutto il corso del rapporto con l’amministrazione e non soltanto in quel “segmento” dell’intera vicenda costituito dalla selezione della controparte del rapporto giuridico costituisce, oramai, un assunto consolidato e preclaro della giurisprudenza amministrativa,
Un simile obiettivo va perseguito specie nel settore del gioco lecito, nel quale, seguendo la traccia dei precedenti giurisprudenziali sopra citati, ben possono dirsi sussistenti i “motivi imperativi di interesse generale”, consistenti negli obiettivi di “migliorare la solidità economica e finanziaria dei concessionari, di accrescere la loro onorabilità e la loro affidabilità, nonché di lottare contro la criminalità”. Può conclusivamente dirsi, allora, che il provvedimento contiene una chiara indicazione della norma che ha previsto la decadenza applicata e che la previsione di questa misura risulta correlata a “motivi imperativi di interesse generale” e rispettosa del principio di proporzionalità.
PressGiochi
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