Troppo vicina a due sedi scolastiche. Con questa motivazione la Quinta sezione del Consiglio di stato ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi che offriva anche scommesse non in
Troppo vicina a due sedi scolastiche. Con questa motivazione la Quinta sezione del Consiglio di stato ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi che offriva anche scommesse non in regola con le nuove norme sulle distanze introdotte dal Comune. Non solo. Il Comune aveva vietato le autorizzazioni all’attività quando era subentrato un nuovo acquirente.
Per il Tribunale: “pur essendo meritevole di approfondimento in diritto la questione interpretativa dell’art. 6 del Regolamento comunale (Localizzazioni e requisiti dei locali)- le circostanze di fatto esposte nella memoria del Comune appellato sulla soluzione di continuità tra le gestioni della sala giochi inducono a ritenere, allo stato, insussistente il requisito del fumus boni iuris”
Tuttavia, la rilevanza della circostanza di fatto evidenziata dalla difesa del Comune, circa la mancanza di distanza minima rispetto a due sedi scolastiche, che priva di fumus boni iuris la censura concernente il difetto di ragionevolezza del Regolamento”.
L’articolo 6 del Regolamento del comune di Venezia prevede che siano consentite le attività in locali che distano almeno 500 metri, da calcolare in “linea d’aria”, dai luoghi definiti sensibili. Ovvero: nuove sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell’art. 110 TULPS; 2)la nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell’art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico; 3)nuova apertura di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.
PressGiochi
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