24 Novembre 2024 - 05:37

Consiglio di Stato: necessaria licenza di polizia e rispetto legge regionale per apertura sala giochi

Il Consiglio di Stato ha respinto oggi l’appello di una sala giochi contro il comune di Fontanelle confermando la legittimità del provvedimento amministrativo, “avendo in definitiva l’amministrazione comunale applicato le

28 Giugno 2018

Il Consiglio di Stato ha respinto oggi l’appello di una sala giochi contro il comune di Fontanelle confermando la legittimità del provvedimento amministrativo, “avendo in definitiva l’amministrazione comunale applicato le disposizioni vigenti ad una sala giochi”.

Il Comune veneto di Fontanelle aveva contestato alla società che il predetto insediamento era “incompatibile per luogo di ubicazione con quanto disposto dall’art. 54 della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016” e spiegato che l’autorizzazione rilasciata in precedenza dalla Questura riguardava esclusivamente il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

“La precedente autorizzazione di polizia era riferita ad un’attività non più in esercizio e comunque concernente giochi di cui all’art. 86, I comma del TULPS e dunque non a giochi d’azzardo, così che non poteva invocarsi l’art. 8, III comma, del Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa del Comune di Fontanelle, secondo cui “gli esercenti di attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del TULPS, possono installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all’articolo 110 del TULPS in forza del titolo di polizia già posseduto”, essendo intervenuta nel frattempo la legge regionale n. 30 del 2016…

Inoltre, proprio la richiesta alla Questura della autorizzazione di polizia smentisce la tesi che il precedente esercizio non fosse riconducibile tra i locali attrezzati per il gioco di azzardo, ma fosse solamente un esercizio dotato di giochi di abilità o di intrattenimento, come juke box, biliardi, dama o calciobalilla.

 

Spiega infine palazzo Spada, respingendo l’appello che “alla data del 30 dicembre 2016 non poteva dirsi esistente, poiché l’autorizzazione della Questura avente appunto altri fini – necessari e non sufficienti per l’apertura di una sala giochi – è intervenuta il 13 febbraio 2017, così che alla data di entrata in vigore della normativa regionale non poteva dirsi operativa perché non ancora dotata dei titoli abilitativi necessari”.

 

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