La Quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto la richiesta del concessionario BPlus, oggi Global Starnet Ltd, di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la
La Quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto la richiesta del concessionario BPlus, oggi Global Starnet Ltd, di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulle questioni sollevate dal concessionario di stato in merito alle nuove condizioni introdotte dalla legge n. 220/2010.
Per la società ricorrente, la legge n. 220/2010 – nella parte in cui impone, nell’ambito di consolidati rapporti concessori, ulteriori obblighi privi di ragionevolezza – contrasterebbe con le disposizioni del Trattato Ce che prescrivono il massimo accesso al mercato e l’abbattimento degli ostacoli al libero sviluppo delle prestazioni di beni e servizi. Le norme contestate (art. 1, co. 77, 78 e 79) andrebbero quindi disapplicate in quanto introducono un irragionevole restringimento della soglia di accesso allo svolgimento delle attività concessorie e della concorrenza senza che tali limitazioni trovino corrispondenza in rilevanti interessi dell’Amministrazione
“Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza, occorra, pertanto, verificare pregiudizialmente se l’art. 1, co. 78, della l. n. 220/2010 (come reso applicabile alla società appellante dal successivo art. 1, co. 79), osti con i principi e le disposizioni del Trattato FUE come sopra precisate, non senza evidenziare:
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea si renderebbe, quindi, necessario, da parte del Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza, alla luce di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia che : “. . . qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del predetto Trattato”).
Per questo il Collegio ritiene di dover rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali, ordinate logicamente, formulando i corrispondenti quesiti:
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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